Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41303/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la condanna (ammenda di euro 300, art. 660 c.p.) per un messaggio vocale WhatsApp inviato il 4/12/2015 contenente insulti e minacce. Deduce tre motivi: 1) violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 526 c.p.p.) sostenendo che il giudice ha utilizzato un file audio non inserito nel fascicolo; 2) inutilizzabilità della prova (art. 191 c.p.p.) perché non è stato acquisito il supporto telematico contenente il file originale di WhatsApp; 3) vizio di motivazione e difetto di reato, perché la condotta sarebbe parte di una discussione reciproca (scambio polemico di messaggi) e non idonea a integrare il reato di molestia.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva per prescrizione del reato (termine massimo quinquennale) maturata dopo la sentenza di merito. Non essendo possibile pronunciare un'assoluzione di merito perché dagli atti non emergeva con evidenza l'insussistenza del fatto, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Sono comunque lasciate ferme le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • art. 660 cod. pen.

    Norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone; nella fattispecie il reato era stato ritenuto integrato dall'invio del messaggio vocale offensivo via WhatsApp.

  • art. 526 cod. proc. pen.

    Riferito dalla ricorrente come norma che tutela la correttezza formale dell'istruttoria e la regolarità degli atti da cui dovrebbero derivare eventuali nullità; la censura riguardava l'uso di un file audio non inserito nel fascicolo di merito.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamata per sostenere l'inutilizzabilità di prove non acquisite correttamente: la giurisprudenza richiede l'acquisizione del supporto telematico originale per poter utilizzare messaggi WhatsApp come prova, condizioni la cui mancanza è stata lamentata dalla difesa.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, in sede di impugnazione, di rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute; qui ha autorizzato la rilevazione d'ufficio della prescrizione sopravvenuta e l'annullamento senza rinvio per effetto estintivo.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012 (Amurri, Rv. 253458)

    Richiamata in relazione al limite per pronunciare una decisione più favorevole (assoluzione) in sede di legittimità: tale decisione è possibile solo se dal mero controllo motivazionale emerge l'evidente assenza di elementi a carico.

Massime di principio

  • La prescrizione sopravvenuta può essere rilevata d'ufficio in sede di impugnazione e comporta l'annullamento della sentenza agli effetti penali quando il reato è estinto.
  • Quando la prescrizione matura dopo la sentenza impugnata, la Corte può dichiarare l'estinzione del reato ma non è tenuta ad emettere un'assoluzione di merito se dagli atti non emerge con chiarezza l'insussistenza del fatto.
  • Le questioni di ammissibilità o utilizzabilità delle prove digitali (es. messaggi WhatsApp) sono rilevanti: la giurisprudenza richiede solitamente l'acquisizione del supporto telematico/originale per poter utilizzare il contenuto come prova e consentire al giudice di verificarne l'affidabilità.
  • Obiezioni procedurali sulla regolarità della prova (mancata introduzione del file, inutilizzabilità) dovrebbero essere sollevate tempestivamente e ben documentate: se la prescrizione interviene, tali censure possono diventare meno decisive sul piano pratico rispetto all'effetto estintivo.
  • Le statuizioni civili restano autonome rispetto agli effetti penali della prescrizione: l'annullamento penale per prescrizione non cancella automaticamente eventuali responsabilità civili.
  • Per contestare efficacemente prove basate su messaggistica istantanea, occorre richiedere e ottenere il supporto telematico originale o la certificazione della provenienza e integrità del file (es. device, backup, metadata) affinché il giudice possa valutarne l'attendibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.