Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28357/2026 del 25/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare in cui all'indagato erano contestati numerosi episodi di detenzione e cessione di stupefacenti, oltre a un reato in materia di armi. Il Tribunale aveva confermato la custodia cautelare in carcere, respingendo l'istanza di sostituzione con misura meno afflittiva, proposta ai sensi dell'art. 299 c.p.p., nonostante il tempo trascorso dall'ultima condotta contestata e la dedotta possibilità di svolgere attività lavorativa e di allontanarsi dal contesto criminale. In sede di riesame dell'istanza di revoca o sostituzione, il giudice territoriale ha ritenuto che non vi fossero fatti nuovi idonei a mutare il quadro cautelare, ha valorizzato la gravità dei fatti, i precedenti dell'indagato, il suo stabile inserimento nel circuito del narcotraffico, e ha considerato irrilevanti sia il decorso del tempo in custodia, sia la richiesta di patteggiamento, sia la asserita disparità di trattamento rispetto a un coindagato. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando: 1) la ritenuta genericità dell'istanza e l'affermazione secondo cui gli arresti domiciliari non sarebbero stati idonei a recidere i legami con il circuito criminale; 2) la sottovalutazione del fattore temporale nel giudizio di attualità del pericolo di reiterazione; 3) la mancata considerazione del diverso trattamento cautelare di un coindagato, che secondo la difesa costituiva fatto nuovo; 4) la mancata valorizzazione della richiesta di patteggiamento, presentata con parere favorevole del pubblico ministero, quale indice di resipiscenza e attenuazione della pericolosità. La Corte ha ritenuto tutte le doglianze manifestamente infondate e ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo corretta la motivazione del Tribunale sul punto delle esigenze cautelari e della scelta della misura. Ha affermato che, ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, rilevano soltanto fatti nuovi o comunque sopravvenienze non valutate in precedenza, idonee a incidere concretamente sulle esigenze cautelari; che il mero decorso del tempo in custodia ha valore neutro se non accompagnato da ulteriori elementi; che la diversa decisione cautelare adottata nei confronti di un coindagato non integra di per sé un fatto nuovo, essendo la valutazione cautelare individualizzata; e che anche la richiesta di patteggiamento non era stata dimostrata come elemento capace di modificare la prognosi di pericolosità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con trasmissione degli atti per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti contestata all'indagato per più capi di imputazione

  • artt. 2, 4 e 7 legge 895/1967

    disposizioni richiamate per il reato in materia di armi contestato insieme ai reati di stupefacenti

  • art. 299 c.p.p.

    disciplina la revoca o sostituzione della misura cautelare; richiede fatti nuovi o sopravvenienze idonee a mutare le esigenze cautelari

  • art. 274 c.p.p.

    indica le esigenze cautelari da valutare ai fini dell'applicazione e del mantenimento della misura

  • art. 275 c.p.p.

    esprime i criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare, in base al minor sacrificio possibile della libertà personale

  • art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.

    impone la valutazione del c.d. tempo silente nella motivazione dell'ordinanza cautelare genetica, non nella fase di revoca o sostituzione ex art. 299 c.p.p.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    richiamato in tema di motivazione per relationem e scrutinio del riesame

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    richiamato come parametro per dedurre il vizio di mancanza di autonoma valutazione quando si contesta la motivazione per relationem

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione

  • art. 3 Cost.

    richiamato indirettamente dalla difesa sul tema della disparità di trattamento, ma non come base decisoria autonoma

  • art. 111 Cost.

    richiamato implicitamente nel riferimento alla motivazione e alla sua sufficienza, senza specifica autonoma decisività

Massime di principio

  • Nella fase di revoca o sostituzione della misura cautelare, il giudice deve verificare se siano sopravvenuti fatti nuovi o elementi non valutati in precedenza, dotati di concreta valenza sintomatica rispetto alle esigenze cautelari originarie.
  • Il principio di proporzionalità e quello di adeguatezza operano per tutta la durata della misura cautelare, ma il loro rilievo non consente una rivalutazione meramente astratta del quadro cautelare in assenza di elementi nuovi.
  • Il mero decorso del tempo successivo all'applicazione della misura ha valore tendenzialmente neutro e diventa rilevante solo se accompagnato da circostanze ulteriori idonee a incidere sul pericolo cautelare.
  • Il c.d. tempo silente tra fatto e ordinanza genetica rileva nella motivazione dell'adozione della misura, mentre nella revoca o sostituzione rileva il tempo trascorso dall'applicazione della misura e non il solo tempo complessivo dal fatto.
  • La diversa misura cautelare applicata a un coindagato non integra di per sé un fatto nuovo, poiché il giudizio cautelare deve essere individualizzato e fondato sulle specificità della posizione del singolo indagato.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il giudice richiama atti o provvedimenti specificamente individuati e mostra di averli criticamente valutati; il vizio può essere dedotto solo se l'impugnante segnala criticità specifiche e decisive non considerate.
  • La richiesta di definizione del processo con rito premiale, anche se accompagnata da parere favorevole del pubblico ministero, non assume automaticamente valore decisivo sulla pericolosità cautelare, occorrendo una concreta dimostrazione della sua incidenza sul quadro cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.