Ordinanza n. 1136/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento adottato dalla Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR prot. n. -OMISSIS- (-OMISSIS-) del 06 giugno 2025, a firma del Dirigente e del Funzionario E.Q. del predetto Dipartimento, avente ad oggetto “Stabilimento-OMISSIS- “-OMISSIS-” della Società “-OMISSIS-” con sede legale in via -OMISSIS- Km 0,300 sn - -OMISSIS- (BR) e sede operativa in c.da -OMISSIS- sn - -OMISSIS- (BR) – Atto di sospensione delle attività ai sensi dell’art. 28 c.8 del D.Lgs 105/2015 e conseguente limitazione di esercizio sotto soglia di assoggettabilità”, con cui la Regione Puglia “ORDINA al Gestore dello stabilimento denominato “-OMISSIS-” della Società “-OMISSIS-” con sede legale in via -OMISSIS- Km 0,300 sn - -OMISSIS- (BR) e sede operativa in c.da -OMISSIS- sn - -OMISSIS- (BR) di: SOSPENDERE immediatamente tutte le attività connesse all’esercizio dell’impianto; RIDURRE immediatamente i quantitativi di sostanza Seveso realmente detenuti al disotto del limite di assoggettabilità alla Seveso, trasmettendo tempestivamente una dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000 riguardante tale riduzione e attestante l’effettivo quantitativo massimo detenuto”; - di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti d’interesse della ricorrente, ivi compresi l’elaborato contenente gli esiti del sopralluogo eseguito da ARPA Puglia e trasmesso con nota prot. -OMISSIS- del 06 agosto 2024; nonché: la nota prot. n. -OMISSIS- del 09 settembre 2024 della Regione Puglia; la nota prot. n. -OMISSIS- del 18 ottobre 2024 di ARPA Puglia; la nota prot. -OMISSIS- del 18 ottobre 2024 della Regione Puglia; la nota prot. -OMISSIS- del 10 aprile 2025 di ARPA Puglia; la nota prot. -OMISSIS- dell’11 aprile 2025 della Regione Puglia; la nota prot. -OMISSIS- del 23 aprile 2025 della Regione Puglia; la nota prot. -OMISSIS- del 06 maggio 2025 della Regione Puglia; la nota prot. -OMISSIS- del 04 giugno 2025 di ARPA Puglia. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti dalla parte ricorrente il 15 aprile 2026: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, anche in via provvisoria ex art. 56 c.p.a. 1) della nota n. -OMISSIS- - prot. n. -OMISSIS- del 10/04/2026 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR, ad oggetto “Stabilimento-OMISSIS- “-OMISSIS-” della Società “-OMISSIS-” con sede legale in via -OMISSIS- Km 0,300 sn - -OMISSIS- (BR) e sede operativa in c. da -OMISSIS- sn - -OMISSIS- (BR) – Seguito nota prot. -OMISSIS- del 16.03.2026 della Prefettura di Brindisi. Riscontro comunicazione del 01.04.2026 dello Studio legale Avv. Marco Lancieri e Avv. G.D. Torre”; 2) della nota prot. n. -OMISSIS- del 24/03/2026 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR, ad oggetto “Stabilimento-OMISSIS- “-OMISSIS-” della Società “-OMISSIS-” con sede legale in via -OMISSIS- Km 0,300 sn - -OMISSIS- (BR) e sede operativa in c.da -OMISSIS- sn - -OMISSIS- (BR) – Disposizioni conseguenti il provvedimento prot. -OMISSIS- del 06.06.2025 del Servizio AIA-RIR”; 3) della nota prot. n. -OMISSIS- del 20/03/2026 della Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio AIA-RIR, ad oggetto “Stabilimento-OMISSIS- “-OMISSIS-” della Società “-OMISSIS-” con sede legale in via -OMISSIS- Km 0,300 sn - -OMISSIS- (BR) e sede operativa in c.da -OMISSIS- sn - -OMISSIS- (BR) – Seguito nota prot. -OMISSIS- del 16.03.2026 della Prefettura di Brindisi”; 4) della nota prot. -OMISSIS- del 16/03/2026 della Prefettura di Brindisi, non conosciuta ma menzionata negli atti della Regione Puglia dianzi impugnati; 5) di ogni altro atto o provvedimento lesivo, quantunque non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente, ove occorra e nei limiti d’interesse delle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di sospensione immediata delle attività dello stabilimento e di riduzione delle sostanze pericolose al di sotto della soglia di assoggettabilità alla disciplina Seveso, nonché gli atti connessi e le successive disposizioni regionali
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento regionale del 6 giugno 2025 con cui è stata disposta la sospensione immediata di tutte le attività dell’impianto e la riduzione dei quantitativi di sostanze pericolose al di sotto della soglia di assoggettabilità prevista dal d.lgs. 105/2015. Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti contro successive note della Regione Puglia e contro una nota della Prefettura di Brindisi, aventi a oggetto le disposizioni conseguenti al provvedimento originario e i relativi riscontri amministrativi. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti dalle ricorrenti. Nel corso del giudizio il TAR ha ritenuto necessari ulteriori accertamenti tecnici sui quantitativi effettivi di sostanze pericolose presenti nello stabilimento e sulle caratteristiche del dispositivo di blocco di massimo livello installato su un serbatoio della capacità di 100 metri cubi.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito il ricorso introduttivo né i motivi aggiunti. Ha accolto l’istanza del verificatore originariamente nominato, autorizzando la sostituzione per tutte le operazioni di verificazione con il Comandante pro tempore dei Vigili del Fuoco di Brindisi o un suo delegato. La verificazione dovrà svolgersi nel contraddittorio tra le parti e accertare: a) se le sostanze pericolose presenti nello stabilimento siano inferiori alle soglie previste dal d.lgs. 105/2015, individuando i criteri tecnici di quantificazione e sviluppando i relativi conteggi; b) se il dispositivo di blocco di massimo livello apposto al serbatoio da 100 metri cubi sia fisso, inamovibile e inaccessibile, così da garantire il rispetto della capacità operativa di stoccaggio. Il verificatore dovrà svolgere l’incarico entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, operare nel contraddittorio, consentire alle parti di assistere tramite propri tecnici, redigere una relazione, acquisire le osservazioni delle parti e depositare la relazione finale. Sono stati confermati gli ulteriori contenuti della precedente ordinanza istruttoria n. 897 del 16 giugno 2026. La decisione sul compenso del verificatore, sulle altre questioni di causa e sulle spese è stata riservata alla sentenza definitiva. La trattazione di merito è stata rinviata all’udienza pubblica del 5 maggio 2027.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione per accertare fatti e aspetti tecnici rilevanti ai fini della decisione, affidandola a un organismo pubblico o a un soggetto dotato delle necessarie competenze.
d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105
soglia di riferimento ai fini dell’assoggettamento alle relative prescrizioni
La disciplina è assunta quale parametro tecnico-normativo per accertare se i quantitativi di sostanze pericolose presenti nello stabilimento superino le soglie di assoggettabilità alla normativa Seveso.
artt. 46, 47 e 76 d.P.R. 445/2000
dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000
Sono richiamati nel provvedimento regionale impugnato in relazione alla dichiarazione concernente la riduzione e l’effettivo quantitativo massimo di sostanze detenute; l’ordinanza istruttoria non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 56 c.p.a.
misure cautelari anche in via provvisoria
È richiamato nell’oggetto dei motivi aggiunti, ma l’ordinanza in esame non decide la domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità
È richiamato quale base per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Sono richiamati a fondamento della protezione dei dati personali e dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione della controversia dipende dall’accertamento di quantitativi di sostanze pericolose e da caratteristiche tecniche di dispositivi di stoccaggio, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. per individuare i criteri tecnici di quantificazione, svolgere i conteggi e verificare materialmente le condizioni dell’impianto.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti; queste possono assistere alle operazioni mediante propri tecnici, formulare osservazioni sulla relazione e ottenere che il verificatore dia conto nella relazione finale delle osservazioni ricevute e delle relative valutazioni.
- Il verificatore incaricato può essere sostituito, con autorizzazione del giudice, da altro organo pubblico o da un suo delegato quando il soggetto sostitutivo possieda competenza tecnica e territoriale adeguata all’accertamento richiesto.
- L’esito della verificazione non anticipa la decisione sul merito: le questioni oggetto della causa, il compenso del verificatore e le spese processuali restano riservati alla pronuncia definitiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1449/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1452/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 1453/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4213/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4214/2026 - Roma, Sezione 4
- Ordinanza · 29 lug 2026Ordinanza n. 4215/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →