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Sentenza

Sentenza n. 68/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - della determina dirigenziale n. 3 dell’8 gennaio 2026 dell’Azienda di Servizi alla Persona di Parma, comunicata in data 12 gennaio 2026, limitatamente alla parte in cui è stata accolta la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica formulata dall'operatore economico Dussmann Service S.r.l., attuale aggiudicatario; - della nota/proposta del Responsabile Unico di Progetto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Parma del 29 dicembre 2025 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alle richieste di oscuramento di parte delle offerte tecniche”, limitatamente alla parte in cui ha proposto di accogliere la richiesta di oscuramento dell'offerta tecnica dell'operatore economico Dussmann Service S.r.l. e quindi di rendere disponibile la sola offerta tecnica oscurata; - dell'eventuale diniego implicito/tacito all'accesso integrale alla documentazione di gara dell'aggiudicataria (in particolare all'offerta tecnica non oscurata, ai giustificativi dell'offerta, alla documentazione a riprova del possesso dei requisiti dichiarati da Dussmann Service S.r.l.); - di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso ai precedenti, ancorché non conosciuto, ivi compresa per quanto occorrer possa la comunicazione di aggiudicazione trasmessa via PEC in data 12 gennaio 2026 nella quale si è dato atto, tra l'altro, dell'accoglimento della richiesta di parziale oscuramento della relazione tecnica formulata dall'aggiudicatario; ... per l'accertamento ... del diritto della ricorrente Colser Società Cooperativa ad accedere integralmente alla documentazione dell'aggiudicataria Dussmann S.r.l. e della Stazione appaltante, oggetto di accesso (in particolare all'offerta tecnica non oscurata, ai giustificativi dell'offerta, alla documentazione a riprova del possesso dei requisiti dichiarati da Dussmann Service S.r.l.); ... e per la condanna ... dell'Amministrazione a trasmettere copia di e/o a esibire, in versione integrale, tutta la documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202600033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale oscuramento e diniego implicito di accesso integrale alla documentazione dell'offerta dell'aggiudicataria, inclusi offerta tecnica, giustificativi e documentazione sui requisiti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per ottenere l'accesso integrale alla documentazione relativa alla gara europea telematica aperta per l'affidamento di servizi di pulizia, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione, aggiudicata a un altro operatore economico. Ha contestato la determina della stazione appaltante che aveva accolto, in parte, la richiesta dell'aggiudicataria di oscurare l'offerta tecnica, nonché il conseguente diniego implicito all'accesso integrale all'offerta tecnica non oscurata, ai giustificativi dell'offerta e alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.

La decisione

Nel corso del giudizio, successivamente alla notifica del ricorso, la stazione appaltante ha consegnato integralmente tutta la documentazione oggetto dell'istanza di accesso. Poiché la ricorrente ha dichiarato di avere così ottenuto piena soddisfazione della pretesa, il Collegio ha ritenuto oggettivamente venuta meno la lite e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state dichiarate irripetibili, poiché la ricorrente non ha insistito per la loro rifusione né ha formulato tale richiesta all'udienza camerale.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale del ricorso volto a ottenere la tutela giudiziale dell'accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, anche per effetto di successive determinazioni dell'amministrazione, il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita richiesto, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone la piena e integrale soddisfazione della pretesa azionata, anche mediante un comportamento o una determinazione sopravvenuta dell'amministrazione, tale da rendere oggettivamente inutile la prosecuzione del processo.
  • Nel giudizio di accesso, la consegna integrale, nelle more del processo, della documentazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere quando soddisfa interamente l'interesse ostensivo dedotto in giudizio.
  • La mancata insistenza della parte ricorrente nella domanda di rifusione delle spese, sia nelle conclusioni sia in udienza, consente di dichiarare le spese irripetibili per carenza di interesse alla relativa condanna.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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