Sentenza n. 3877/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa domanda cautelare: - del bando pubblicato nella GUUE in data 29.9.2025, avente ad oggetto “Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per ogni sub- lotto ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023 avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolastici – ID 2919”, con riferimento al punto 2.1.6. in tema di cause di esclusione, in combinato disposto con il paragrafo 6.2. del Capitolato d’Oneri nella parte in cui richiede, a pena di esclusione, il possesso del seguente requisito di capacità economico finanziaria: “fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello di indizione della procedura di gara pari al valore stimato del sub-lotto di partecipazione”; - di tutti gli atti ed i documenti allegati ai predetti atti ed integranti la lex specialis, sempre e comunque in quanto riferibili alle disposizioni espressamente impugnate; - di ogni ulteriore atto, provvedimento, accertamento e/o quant’altro, anche istruttorio, presupposto, prodromico, connesso e/o conseguente a quelli impugnati, laddove ritenuti anch’essi direttamente lesivi dei diritti delle ricorrenti nel senso sopra indicato, nonché di quelli comunque ignoti con riserva di eventuale impugnazione ex articolo 43 c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di gara per l'affidamento di accordi quadro relativi ai servizi di organizzazione e gestione di viaggi di istruzione e stage linguistici, limitatamente al requisito di fatturato globale richiesto a pena di esclusione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il bando e gli atti della lex specialis della gara europea, contestando il punto 2.1.6 del bando, in combinato disposto con il paragrafo 6.2 del Capitolato d'oneri, nella parte in cui richiedeva, a pena di esclusione, il possesso di un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari, pari al valore stimato del sub-lotto di partecipazione. Il testo della sentenza non riporta le specifiche censure dedotte, richiamando i motivi contenuti nel ricorso. In corso di giudizio, le ricorrenti hanno depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, confermata all'udienza pubblica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione resa dalle ricorrenti e confermata in udienza. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimità del requisito di capacità economico-finanziaria previsto dalla lex specialis. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in considerazione dell'adesione dei procuratori delle parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 43 c.p.a.
Richiamato nell'originaria riserva di eventuale impugnazione mediante motivi aggiunti; il testo non ne applica specificamente la disciplina.
art. 59, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della gara per l'affidamento di un accordo quadro; non è oggetto di specifica interpretazione nella decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente, quando evidenzia e conferma la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare i motivi di merito.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse e di adesione delle parti, le spese di giudizio possono essere compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →