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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29381/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il pubblico ministero aveva chiesto il giudizio immediato per un imputato minorenne. Il G.i.p. ha rigettato la richiesta ritenendo che andasse verificato il divieto previsto dall'art. 25, comma 2-ter (d.P.R. n. 448/1988/cod. proc. pen.) secondo cui il pubblico ministero non può chiedere il giudizio immediato quando ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore. Il ricorrente ha denunciato omissione di motivazione circa il presunto grave pregiudizio, ha sostenuto che il G.i.p. avrebbe potuto attivare le informazioni previste dall'art. 9 d.P.R. n. 448/1988 e ha contestato tre profili di errata applicazione della legge (mancata autonoma possibilità del giudice di acquisire le informazioni, ricondurre l'art.9 a presupposto di ammissibilità del giudizio immediato, indotto regresso del procedimento e pregiudizio dei principi del diritto processuale minorile).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del G.i.p. non fosse affetto da 'abnormità' né strutturale né funzionale: il giudice ha esercitato un potere riconosciutogli dalla legge (verificare i presupposti per il giudizio immediato e rigettare la richiesta se necessario) e la regressione o il rallentamento del procedimento non costituiscono di per sé una stasi processuale idonea a fondare il ricorso per cassazione. Ne consegue che il rigetto della richiesta di giudizio immediato è non impugnabile per cassazione e le contestazioni di violazione di legge del pubblico ministero non sono scrutinabili. Non sono state ordinate spese processuali in favore della parte pubblica.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 448 del 1988, art. 25, comma 2-ter

    il pubblico ministero non può richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore

    La Corte ha interpretato la norma come un divieto che il giudice deve verificare nell'esame della richiesta di giudizio immediato: il G.i.p. ha il potere/dovere di valutare se la richiesta del P.M. rispetti tale divieto e può rigettarla se non ne emergono garanzie

  • d.P.R. n. 448 del 1988, art. 9

    L'art. 9 disciplina l'acquisizione di informazioni rilevanti sulle condizioni del minore; la Corte evidenzia che il coordinamento tra norme minorili e rito ordinario richiede valutazioni contestuali, ma non trasforma automaticamente l'art.9 in un presupposto insostituibile di ammissibilità del giudizio immediato quando la legge non lo prevede espressamente

  • codice di procedura penale, art. 455, comma 1

    Il giudice, nel decidere sulla richiesta del pubblico ministero, o emette il decreto di giudizio immediato o lo rigetta

    La norma conferma il potere del giudice di emettere decreto o rigettare la richiesta: la Corte la richiama per sottolineare che il rigetto rientra nelle competenze ordinarie del G.i.p. e non configura di per sé un atto abnorme

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite) - sent. "Toni" n. 25957/2009

    Richiamata per la nozione di 'abnormità' (strutturale e funzionale) e per i limiti del sindacato di cassazione sui provvedimenti che non producono una paralisi del procedimento

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite) - sent. "De Tommasi" n. 37/1995

    Richiamata per il principio di sussidiarietà del rito ordinario nel procedimento minorile e per il principio che la disciplina ordinaria integra quella minorile salvo espressa esclusione o incompatibilità

Massime di principio

  • Quando il pubblico ministero chiede il giudizio immediato per un minorenne, deve considerare e motivare l'impatto sulla sfera educativa del minore: l'assenza di una adeguata valutazione può legittimare il rigetto da parte del G.i.p.
  • Il G.i.p. ha il potere/dovere di verificare i presupposti per il giudizio immediato (incluso il rispetto del divieto previsto dall'art.25, comma 2-ter) e può rigettare la richiesta se i requisiti non risultano dagli atti: ciò rientra nelle sue funzioni e non costituisce abnormità
  • L'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art.9 d.P.R. n. 448/1988 può essere rilevante per valutare le esigenze educative del minore; tuttavia la Corte non trasforma automaticamente l'art.9 in condizione di ammissibilità del giudizio immediato quando il legislatore non lo ha espressamente previsto
  • La regressione o il rallentamento del procedimento non costituiscono di per sé un vizio tale da giustificare il ricorso per cassazione: è necessaria una paralisi effettiva del procedimento (stasi) per configurare l'abnormità funzionale sindacabile in Cassazione
  • Se il P.M. ritiene illegittimo il comportamento del G.i.p., i rimedi non sempre passano per la Cassazione: bisogna valutare la tipologia del vizio (abnormità vs. illegittimità) e gli strumenti processuali ordinari disponibili
  • Nel processo minorile va sempre valutato il rapporto con la disciplina ordinaria (principio di sussidiarietà): norme e rimedi vanno interpretati nel quadro del bilanciamento tra esigenze processuali e tutela educativa del minore

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