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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26944/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Ninno ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizi motivazionali perché il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare il provvedimento originario e ad attenersi alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Zuppardo senza rivalutarle alla luce delle deduzioni difensive; (2) violazione di legge e vizi motivazionali per mancata motivazione circa l'adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto a misure meno afflittive, con il mero richiamo alla gravità dei fatti e ai precedenti, senza considerare il tempo trascorso dal reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato della Suprema Corte in materia cautelare sia limitato al controllo della completezza e logicità della motivazione, non alla riconsiderazione della valutazione probatoria o dell'attendibilità delle fonti. Il provvedimento del Tribunale è stato ritenuto sufficientemente motivato: ha indicato i singoli elementi posti a base della gravità indiziaria (dichiarazioni del collaboratore Zuppardo e specifiche intercettazioni che dimostrano il rifornimento e l'inserimento organico di De Ninno nel sodalizio capeggiato da Ferdinando Di Silvio), ha argomentato la prognosi di reiterazione del reato e l'inidoneità di misure meno afflittive anche alla luce della persistenza di rapporti fino al 2020. Per tali ragioni il ricorso non ha dimostrato travisamento della prova e si è limitato a critiche generiche: è stato quindi dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Delitto contestato (associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti); per tale reato rileva una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari, con particolare attenzione alla possibile commissione di delitti della stessa "professionalità" e grado di inserimento nel circuito criminale

  • art. 51, comma 3‑bis, cod. proc. pen.

    Prevede la presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati (tra cui quelli connessi all'art. 74 d.P.R. 309/1990), superabile solo con elementi che dimostrino il recesso dall'associazione o l'affievolimento delle esigenze cautelari

  • art. 275, comma 2, cod. proc. pen.

    Indica le esigenze cautelari rilevanti (incolumità pubblica, incolumità delle persone, conservazione delle prove, fuga o reiterazione del reato) che giustificano l'applicazione di misure cautelari

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base per l'emanazione del provvedimento di riesame impugnato (procedura cautelare adottata ai sensi dell'articolo)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se non sussistono ragioni di "colpa" nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 23, comma 8 del D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020) e successive proroghe

    Norme procedurali che hanno disposto la trattazione scritta del procedimento in vista dell'esame del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nei ricorsi relativi a misure cautelari, controlla la completezza, chiarezza e logicità della motivazione del giudice di merito, non la rielaborazione dei fatti o la valutazione dell'attendibilità delle prove
  • Per i reati associativi e connessi allo spaccio (art. 74 d.P.R. 309/1990) vige una presunzione relativa di esigenze cautelari ai sensi dell'art. 51 cod. proc. pen.: tale presunzione può essere superata solo con elementi probatori concreti e specifici (es. recesso dall'organizzazione, esaurimento dell'attività associativa o prove dell'affievolimento del pericolo)
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono sorreggere la gravità indiziaria se corroborate da ulteriori elementi (intercettazioni, riscontri fattuali) indicati esplicitamente nella motivazione
  • Critiche generiche alla valutazione del merito o alla credibilità delle fonti, senza indicare specifici travisamenti o lacune motivazionali, sono inammissibili in Cassazione
  • Per contestare l'adeguatezza di una misura meno afflittiva rispetto alla custodia cautelare occorre fornire elementi concreti e specifici (es. lavoro serio e stabile, effettivo allontanamento dall'associazione, tempo sufficiente dall'ultimo contatto criminoso) che contrappondano la presunzione di esigenza cautelare
  • Il rigetto ingiustificato o infondato di un ricorso in cassazione può comportare condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende se non sussistono giustificazioni per l'inammissibilità

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