Cassazione Penale, Sentenza n. 34239/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità richiedente)
La controversia
La Corte di appello di Roma, con sentenza dell’8 settembre 2026, aveva disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria tedesca per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso dalla Pretura di Landshut nell’ambito di un procedimento per truffa secondo il codice penale tedesco. L’accusa riguardava il noleggio, l’8 aprile 2026, di un’autovettura del valore di circa 62.850 euro, non restituita alla scadenza inizialmente fissata per l’11 aprile e poi prorogata al 25 aprile 2026. La consegna era subordinata alla condizione che, essendo cittadino italiano, il ricorrente fosse rinviato in Italia per scontare l’eventuale pena o misura di sicurezza. Il ricorrente, sottoposto a custodia cautelare in carcere, ha dedotto violazioni degli artt. 6, 7, 16 e 17 della legge n. 69 del 2005 e vizi motivazionali: mancata verifica della determinatezza della contestazione e della concreta condotta attribuitagli; omessa o insufficiente motivazione sulla richiesta difensiva di informazioni integrative; illogicità per avere confuso il controllo sugli indizi con la verifica dell’attribuzione del fatto; mancata verifica della doppia punibilità rispetto alla condotta concreta; omesso esame dell’ipotesi che terzi avessero utilizzato indebitamente i suoi documenti; erronea applicazione dei principi di reciproco riconoscimento e dei limiti del sindacato del giudice dello Stato di esecuzione; omessa motivazione sulla necessità e funzionalità delle informazioni richieste. La difesa chiedeva, a tal fine, acquisizioni quali le dichiarazioni dell’addetta al noleggio, il contratto, la verifica della firma, fotografie, eventuali immagini di videosorveglianza e chiarimenti sulle modalità di identificazione e stipula.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi manifestamente infondati. Ha rilevato che il giudice dello Stato di esecuzione non deve accertare la responsabilità o i gravi indizi, né rivalutare le prove o richiedere atti diretti a svolgere l’accertamento di colpevolezza riservato al processo nello Stato emittente. La richiesta di ulteriori elementi probatori avrebbe avuto proprio tale finalità; le contestazioni sull’identificazione e sull’eventuale uso dei documenti da parte di terzi potranno essere sviluppate nel processo tedesco, mentre nella procedura di consegna l’errore di persona prospettato non risultava prima facie sussistente. La Corte ha inoltre ritenuto corretta la verifica della doppia incriminazione: è sufficiente che la condotta sia penalmente rilevante in entrambi gli ordinamenti, senza necessità di coincidenza della qualificazione giuridica; il fatto può ricadere nell’ordinamento italiano nell’appropriazione indebita o nella truffa, secondo il momento e la funzione degli artifici o raggiri, e la decisione impugnata descriveva una condotta dissimulatoria funzionale alla stipula del noleggio. È rimasta ferma la consegna disposta dalla Corte di appello, con la condizione del rinvio in Italia per l’eventuale esecuzione della pena o misura di sicurezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.
Norme richiamate
art. 6 legge n. 69 del 2005
Né la Corte di appello, avrebbe potuto legittimamente avanzare all'Autorità Tedesca, una richiesta di ulteriori accertamenti ovvero la trasmissione di atti del procedimento in corso presso la Pretura di Landshut, quali quelli indicati in premessa, la cui acquisizione sarebbe inequivocabilmente volta all'accertamento del giudizio di colpevolezza, in funzione del quale si celebrerà il processo presso l'autorità giudiziaria tedesca nel corso del quale il ricorrente potrà svolgere, nel merito, tutte le sue deduzioni.
Nella procedura di mandato di arresto europeo il giudice dello Stato di esecuzione non può svolgere accertamenti probatori diretti a stabilire la colpevolezza, né richiedere atti destinati a tale verifica, che compete al giudice dello Stato emittente.
art. 7 legge n. 69 del 2005
Come noto, ai fini del rispetto del principio di doppia incriminazione, rileva che la condotta costituisca reato per entrambi gli ordinamenti e non rileva la eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto che, per l'ordinamento italiana, potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) ovvero quello di truffa (art. 640 cod. pen.), a seconda che l'artificio e il raggiro siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori, ovvero siano necessari alla appropriazione
La doppia incriminazione richiede che la condotta sia reato in entrambi gli ordinamenti, non che essa riceva la medesima qualificazione giuridica; la distinzione tra appropriazione indebita e truffa dipende dalla funzione e dal momento degli artifici o raggiri.
art. 16 legge n. 69 del 2005
La Corte di appello ha compiutamente esaminato le deduzioni difensive facendo corretta applicazione dei principi in materia, e, pertanto, non sussiste alcun vizio di omessa motivazione sulla sussistenza dei presupposti che legittimano l'accoglimento della richiesta di consegna, la mancata acquisizione di ulteriore documentazione, la valutazione della tesi difensiva del ricorrente che avrebbe potuto essere esaminata nella prospettiva di un errore di persona nella individuazione della persona accusata, errore prima facie non sussistente
Il sindacato nella procedura di consegna riguarda i presupposti della consegna e non comporta una rivalutazione del merito dell’accusa; una prospettazione di errore di persona non impone ulteriori acquisizioni quando non risulti prima facie plausibile.
art. 17 legge n. 69 del 2005
Il ricorrente giunge al punto di proporre una rilettura del principio di reciproco affidamento e dell'impegno a riconoscere la validità ed efficacia dei provvedimenti dello Stato che ha chiesto la consegna, che inibiscono al giudice nazionale ogni rivalutazione del materiale probatorio sul quale si fonda la decisione emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame formale del titolo - nel caso un mandato di cattura emesso dal giudice tedesco -
In forza del reciproco affidamento, il giudice dello Stato di esecuzione verifica formalmente il titolo e non rivaluta il materiale probatorio posto a fondamento del provvedimento dell’autorità emittente.
art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005
La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. 69 del 2005.
La sentenza dispone che la cancelleria curi gli adempimenti previsti dalla disposizione in relazione alla procedura di consegna.
art. 646 c.p.
Come noto, ai fini del rispetto del principio di doppia incriminazione, rileva che la condotta costituisca reato per entrambi gli ordinamenti e non rileva la eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto che, per l'ordinamento italiana, potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) ovvero quello di truffa (art. 640 cod. pen.), a seconda che l'artificio e il raggiro siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori, ovvero siano necessari alla appropriazione
La sentenza richiama l’appropriazione indebita come possibile qualificazione interna della condotta, distinguendola dalla truffa in base al momento e alla funzione degli artifici o raggiri.
art. 640 c.p.
Come noto, ai fini del rispetto del principio di doppia incriminazione, rileva che la condotta costituisca reato per entrambi gli ordinamenti e non rileva la eventuale diversa qualificazione giuridica del fatto che, per l'ordinamento italiana, potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) ovvero quello di truffa (art. 640 cod. pen.), a seconda che l'artificio e il raggiro siano posti in essere dopo l'appropriazione del bene, a soli fini dissimulatori, ovvero siano necessari alla appropriazione
La truffa è configurabile, in alternativa all’appropriazione indebita, quando gli artifici o raggiri sono necessari a ottenere l’appropriazione del bene; se intervengono dopo, con sola funzione dissimulatoria, la condotta può integrare appropriazione indebita.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale, l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non è chiamata ad accertare i gravi indizi o la responsabilità dell’accusato, né a verificare autonomamente il materiale probatorio e il percorso investigativo che hanno condotto alla sua identificazione.
- Non è legittimo richiedere allo Stato emittente documenti o ulteriori accertamenti probatori quando l’acquisizione è diretta a consentire al giudice dello Stato di esecuzione un giudizio di colpevolezza riservato al processo di merito nello Stato emittente.
- Il principio di doppia incriminazione richiede che la condotta descritta costituisca reato in entrambi gli ordinamenti, ma non che la fattispecie o la qualificazione giuridica siano identiche.
- La distinzione tra truffa e appropriazione indebita, rispetto al noleggio e alla mancata restituzione di un bene, dipende dalla funzione degli artifici o raggiri: se sono necessari all’appropriazione possono concorrere a integrare la truffa; se sono posti in essere dopo l’appropriazione con finalità dissimulatoria, la condotta può ricadere nell’appropriazione indebita.
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