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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10360 - Corte di Cassazione

Contenzioso - accertamento con adesione - decorrenza dei termini per impugnare - dalla data della sottoscrizione del verbale negativo - esclusioneMass.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente contestava la declaratoria di tardività del ricorso contro gli avvisi di accertamento. Aveva presentato istanza di accertamento con adesione entro il termine per impugnare e, successivamente, era stato redatto un verbale di mancato accordo. La CTR aveva ritenuto che il termine per ricorrere riprendesse dalla data del verbale negativo. La Cassazione ha invece stabilito che il semplice mancato accordo non interrompe né fa cessare anticipatamente la sospensione di novanta giorni prevista per la procedura di adesione; il termine per impugnare riprende soltanto dopo la scadenza dell'intero periodo di sospensione, considerando anche la sospensione feriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbiti gli altri, cassato la sentenza della CTR della Toscana e rinviato la causa a una diversa sezione della stessa CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Considerando la sospensione di novanta giorni e quella feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2005, il ricorso notificato il 23 gennaio 2006 è stato ritenuto tempestivo. La CTR di rinvio dovrà quindi esaminare nel merito le contestazioni della contribuente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    Termine per la proposizione del ricorso contro gli atti tributari.

    Il termine per impugnare l'avviso di accertamento deve essere calcolato tenendo conto della sospensione derivante dalla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.

  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6, comma 3, e 12, comma 2

    La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la sospensione per novanta giorni del termine per impugnare l'atto.

    La sospensione opera per l'intero periodo di novanta giorni e non viene meno soltanto perché, prima della scadenza, le parti formalizzano il mancato raggiungimento dell'accordo.

  • Regolamento del Comune di Capannori sull'accertamento con adesione, artt. 7, comma 6, e 9, comma 3

    Dalla notificazione della comunicazione di rigetto riprendono a decorrere i termini per impugnare.

    La ripresa anticipata dei termini è prevista per il formale diniego dell'istanza da parte del gestore, non per il verbale che constata il mancato accordo dopo lo svolgimento della procedura.

  • Ordinanza Corte costituzionale 15 aprile 2011, n. 140

    Il mancato accordo non integra una situazione omogenea alla definitiva rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

    Il verbale negativo non equivale a una rinuncia definitiva alla procedura e quindi non è idoneo a interrompere la sospensione del termine per ricorrere.

Massime di principio

  • Quando il contribuente presenta tempestivamente un'istanza di accertamento con adesione, il termine per impugnare l'atto resta sospeso per l'intero periodo previsto dalla legge, normalmente novanta giorni.
  • Il verbale di mancato accordo, sottoscritto durante o prima della scadenza del periodo di sospensione, non fa ripartire immediatamente il termine per proporre ricorso.
  • La ripresa anticipata dei termini può operare solo se una norma applicabile prevede espressamente il formale rigetto o diniego dell'istanza, distinto dal semplice esito negativo delle trattative.
  • Nel calcolo del termine devono essere considerate anche le eventuali sospensioni processuali, come la sospensione feriale, secondo le regole applicabili al caso concreto.
  • Per evitare decadenze è opportuno calcolare il termine partendo dalla scadenza dell'intero periodo di sospensione, salvo una formale comunicazione di rigetto prevista dalla legge o dal regolamento applicabile.

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