Cassazione Civile, Ordinanza n. 24103/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale profilo e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originaria domanda del dirigente. Ha inoltre compensato le spese dell’intero giudizio, valorizzando il mutamento giurisprudenziale intervenuto in materia dopo l’instaurazione del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente era stato incaricato dal Comune, con contratto a tempo determinato annuale, della direzione del settore lavori pubblici e manutenzioni. Alla scadenza il rapporto non era stato rinnovato, perché l’ente aveva avviato una nuova procedura e conferito l’incarico a un altro professionista. Il dirigente ha agito chiedendo la declaratoria di nullità del termine e il risarcimento del danno, assumendo che la durata minima dell’incarico dovesse essere triennale in base alla disciplina sugli incarichi dirigenziali pubblici. I giudici di merito hanno accolto la domanda, ritenendo nullo il termine e liquidando il danno sulla base della retribuzione complessiva di tre anni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione omessa o apparente; 2) violazione degli artt. 19, commi 2 e 6, d.lgs. 165/2001 e 110 d.lgs. 267/2000, per avere la Corte territoriale applicato agli incarichi degli enti locali una durata minima triennale; 3) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza del dirigente, che aveva accettato l’incarico annuale senza contestazioni e poi agito dopo anni, omettendo altresì di riferire il successivo impiego presso altro Comune; 4) violazione dell’art. 32 l. 183/2010. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri.
Norme richiamate
art. 132, n. 4, c.p.c.
è invocato come parametro per censurare la motivazione asseritamente omessa o apparente della sentenza d’appello, ma il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica i vizi di legittimità dedotti con i motivi di ricorso: violazione di legge e omessa pronuncia/nullità della sentenza.
art. 19, commi 2 e 6, d.lgs. n. 165 del 2001
"non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni"
la durata minima triennale riguarda gli incarichi conferiti ai dirigenti di ruolo della pubblica amministrazione; non si estende agli incarichi conferiti a soggetti esterni o non appartenenti ai ruoli dirigenziali, per i quali non è previsto un termine minimo.
art. 110 d.lgs. n. 267 del 2000
gli incarichi dirigenziali negli enti locali conferiti a tempo determinato sono funzionali a esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione e non sono compatibili con una durata legale minima triennale.
art. 112 c.p.c.
è richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo a buona fede e correttezza, ma il motivo è assorbito.
artt. 1175 e 1375 c.c.
sono evocati dal ricorrente per sostenere che il lavoratore avrebbe agito in violazione dei doveri di buona fede e correttezza, ma la Corte non esamina nel merito tale doglianza perché assorbita.
art. 32 l. n. 183 del 2010
è richiamato nel quarto motivo, ma la questione resta assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
art. 92 c.p.c.
la Corte lo applica per compensare integralmente le spese di tutti i gradi, valorizzando il sopravvenuto mutamento della giurisprudenza.
direttiva 1999/70/CE
viene richiamata come quadro eurounitario contro l’abusiva reiterazione dei rapporti a termine, applicabile anche al lavoro dirigenziale pubblico a tempo determinato.
Massime di principio
- Negli incarichi dirigenziali conferiti dagli enti pubblici a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali di ruolo, la disciplina della durata minima triennale prevista per i dirigenti di ruolo non è automaticamente estensibile, in mancanza di una previsione espressa.
- Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a soggetti esterni o non di ruolo rispondono a esigenze temporanee ed eccezionali dell’amministrazione; perciò è incompatibile con la loro natura la previsione di una durata legale minima triennale.
- La qualificazione di un rapporto come incarico dirigenziale a termine nell’area del pubblico impiego non esclude la rilevanza della disciplina eurounitaria contro l’abuso dei contratti a termine, ma tale disciplina non consente di trasformare in durata minima legale ciò che la legge non prevede per gli incarichi esterni.
- Quando viene esclusa la nullità del termine apposto a un incarico a tempo determinato, viene meno anche il presupposto logico-giuridico della domanda di risarcimento fondata sulla pretesa illegittima cessazione del rapporto.
- Il mutamento sopravvenuto della giurisprudenza può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c.
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