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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 7911 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso dopo la fissazione dell'udienza e la comunicazione alle parti. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio con sentenza, ritenendo applicabile la disciplina relativa alla rinuncia intervenuta dopo l'inizio del procedimento di trattazione. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non si era costituito in giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva versato l'ICI per il 2003 applicando l'aliquota agevolata del 4%, sostenendo che l'immobile costituisse la sua dimora abituale, nonostante la residenza anagrafica risultasse a Genova presso l'abitazione della moglie. Il Comune aveva invece richiesto la maggiore imposta calcolata con l'aliquota ordinaria del 7%, ritenendo necessaria la residenza anagrafica nel Comune dell'immobile per beneficiare dell'agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2. Dopo il rigetto nei due gradi di merito, il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2

    La norma è stata invocata dal contribuente per sostenere il diritto all'aliquota ICI agevolata in ragione della dimora abituale nell'immobile. Tuttavia, la Corte di cassazione non ha deciso nel merito se tale requisito fosse sufficiente, poiché il giudizio si è estinto per rinuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 377

    La disposizione rileva perché la rinuncia al ricorso è intervenuta dopo la fissazione dell'udienza e la relativa comunicazione alle parti, quindi dopo l'inizio della fase di trattazione.

  • Codice di procedura civile, art. 391, comma 1

    art. 391, comma 1, c.p.c.

    La Corte ha ritenuto non applicabile questa norma, che riguarda la rinuncia quando il procedimento di trattazione non è ancora iniziato. Nel caso concreto, l'estinzione doveva essere dichiarata con sentenza.

Massime di principio

  • La sentenza non stabilisce se, ai fini dell'agevolazione ICI, la dimora abituale senza residenza anagrafica nel Comune fosse sufficiente: il ricorso è stato dichiarato estinto senza esame del merito.
  • Quando una rinuncia al ricorso per cassazione interviene dopo la fissazione dell'udienza o della camera di consiglio e la comunicazione alle parti, l'estinzione viene normalmente dichiarata con sentenza, anziché con il provvedimento previsto per la rinuncia anteriore all'inizio della trattazione.
  • La rinuncia al ricorso può impedire alla Corte di esaminare le questioni sostanziali e lascia ferma, sul piano pratico, la decisione impugnata, salvo eventuali effetti derivanti dall'estinzione secondo le regole processuali applicabili.
  • In materia di tributi locali e agevolazioni, occorre distinguere tra residenza anagrafica e dimora abituale e verificare il testo vigente della norma e dei regolamenti comunali applicabili all'anno d'imposta; questa pronuncia, però, non offre una soluzione definitiva su tale distinzione.

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