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Sentenza

Sentenza n. 4855/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sul seguente titolo esecutivo: decreto ingiuntivo n. 307/21 emesso, provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Nola il 12/02/21, depositato in data 15/02/21, notificato il 18/03/21, definitivamente esecutivo per mancata opposizione, giusta decreto di esecutorietà del 17/03/2021;

Giustizia amministrativa202502520

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 307/2021, divenuto definitivamente esecutivo, relativo al pagamento di crediti per la gestione di un micronido

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Nola, divenuto cosa giudicata per mancata opposizione, che ordinava al Comune il pagamento di 56.749,92 euro, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, spese e compensi legali, in relazione a tre fatture emesse da una società cooperativa sociale e successivamente cedute alla banca. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato d'ufficio, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, che il Comune aveva deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in data 20 gennaio 2025. Con ordinanza istruttoria il Collegio aveva richiesto ulteriori adempimenti, rimasti ineseguiti. Il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 6 maggio 2025 e depositato il 20 maggio 2025, quindi dopo l'avvio della procedura di riequilibrio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile al caso l'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000, secondo cui le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino all'approvazione o al diniego di approvazione del piano. Il giudizio di ottemperanza è stato considerato integralmente equiparabile a una procedura esecutiva e, pertanto, soggetto alla sospensione prevista dalla disposizione. Poiché il giudizio era stato instaurato quando la procedura di riequilibrio risultava già avviata, il ricorso difettava di una condizione di proponibilità e doveva essere dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000

    le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all’articolo 243-quater, commi 1 e 3

    La sospensione delle procedure esecutive opera dal momento della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio e impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza instaurato successivamente a tale momento.

  • art. 1, comma 889, legge di bilancio per il 2018

    al procedimento di formazione e di approvazione del piano si applicano le disposizioni degli articoli 243-bis … del Decreto legislativo del 18/08/2000 n. 267

    Le disposizioni dell'art. 243-bis TUEL si applicano al procedimento di formazione e approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

  • artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamati nel provvedimento senza una specifica applicazione argomentata nella decisione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un ente locale è equiparabile a una procedura esecutiva ai fini dell'art. 243-bis, comma 4, d.lgs. 267/2000.
  • La deliberazione dell'ente locale di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale determina, fino all'approvazione o al diniego di approvazione del piano, la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente e impedisce la proponibilità di un giudizio di ottemperanza instaurato successivamente.
  • Il giudizio di ottemperanza promosso quando la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è già stata avviata è inammissibile per difetto di una condizione di proponibilità dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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