Sentenza del 29/01/2018 n. 348 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Irrilevanza - Rettifiche retroattive - Prezzi di trasferimento - Norma interpretativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata l'irrilevanza ai fini IRAP delle rettifiche sui prezzi di trasferimento relative ai periodi d'imposta precedenti al 2013. Pertanto, per tali annualità, le rettifiche non possono incidere sulla base imponibile IRAP sulla base dell'estensione introdotta dalla Legge n. 147/2013.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità ai fini IRAP della disciplina sui prezzi di trasferimento e, in particolare, delle rettifiche retroattive derivanti da tale disciplina. L'art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013 ha esteso retroattivamente all'IRAP le regole di determinazione della base imponibile fondate sui prezzi di trasferimento. La norma è stata qualificata come interpretativa, con efficacia riferita ai periodi d'imposta successivi al 2013.
Norme richiamate
Art. 1, comma 281, Legge n. 147/2013
Ha esteso retroattivamente ai fini IRAP le regole di determinazione della base imponibile derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di prezzi di trasferimento.
La disposizione è qualificata come norma interpretativa, ma la sua efficacia viene riferita ai periodi d'imposta successivi al 2013; di conseguenza, le rettifiche sui prezzi di trasferimento non rilevano ai fini IRAP per i periodi precedenti.
Massime di principio
- Le rettifiche fiscali basate sulla disciplina dei prezzi di trasferimento possono incidere sulla base imponibile IRAP solo nei periodi per i quali esiste una specifica base normativa applicabile.
- Una norma qualificata come interpretativa non comporta automaticamente che ogni effetto fiscale possa essere applicato indistintamente a tutte le annualità precedenti: occorre verificare l'ambito temporale individuato dalla norma e interpretato dalla giurisprudenza.
- Per i periodi d'imposta anteriori al 2013, le rettifiche sui prezzi di trasferimento non devono essere considerate rilevanti ai fini IRAP sulla base dell'art. 1, comma 281, della Legge n. 147/2013.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra la rilevanza della rettifica ai fini delle imposte dirette e la sua autonoma rilevanza ai fini IRAP, che non è necessariamente automatica.
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