Cassazione Penale, Sentenza n. 06718/2026 del 18/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la conferma in appello della sentenza di primo grado, deducendo un unico motivo: violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, lett. c) c.p.p., per mancata notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia (avv. Giuseppe Gullotta del foro di Enna), essendo invece la notifica effettuata a un omonimo, avv. Giuseppe Gullotta del foro di Catania.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Dal controllo degli atti è emersa la mancata notificazione del decreto di citazione per l'appello al difensore di fiducia dell'imputato e l'erronea notifica a un avvocato omonimo di altro foro. Tale omissione integra una nullità d'ordine generale insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.; conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
L'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di citazione per il giudizio di appello costituisce una nullità d'ordine generale insanabile; da ciò deriva la nullità assoluta del procedimento camerale e della sentenza impugnata.
art. 179, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alle prescrizioni sulla notificazione degli atti; la Corte ha valutato la questione in termini di nullità procedurale connessa alla mancata notifica al difensore di fiducia.
art. 2, legge n. 865 del 1967
Norma citata nei capi d'imputazione; la decisione di legittimità non si pronuncia sul merito delle accuse ma solo sul vizio processuale relativo alla notificazione.
art. 416‑bis c.p.
Norma sostanziale (associazione di tipo mafioso) menzionata tra le imputazioni; non è stata oggetto di valutazione nella decisione, che si concentra sulla nullità per difetto di notificazione.
art. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975
Norma tecnica citata nei capi d'imputazione (reati in materia di armi); non rilevante per la decisione sul vizio processuale.
art. 648 c.p.
Norma sostanziale (ricettazione) indicata tra le contestazioni; la Corte non ha deciso sul merito ma ha disposto l'annullamento per motivo processuale.
art. 697 (citato negli atti)
Richiamata negli atti tra le imputazioni; la sentenza di legittimità non affronta le questioni sostanziali connesse a questa norma, essendo intervenuta per vizio di notificazione.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia è requisito essenziale: la sua omissione integra una nullità d'ordine generale insanabile ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
- Se la notifica viene effettuata a un omonimo che non è il difensore di fiducia indicado, ciò non supplisce all'obbligo di notificare il difensore effettivo e può determinare l'annullamento della sentenza e del procedimento camerale.
- Nei procedimenti penali è opportuno verificare sempre la corretta identificazione del destinatario delle notificazioni (in particolare avvocati omonimi e foro di appartenenza) per evitare vizi insanabili.
- La Corte di Cassazione, in presenza di vizi procedurali rilevanti sui diritti di difesa, può limitarsi ad annullare con rinvio senza entrare nel merito delle imputazioni sostanziali.
- Difensori e parti devono tempestivamente segnalare eventuali errori di notifica e conservarne traccia documentale; il mancato impulso può pregiudicare la posizione processuale e richiedere la riapertura del giudizio.
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