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Sentenza

Sentenza n. 13290/2026 - Roma, Sezione 4

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle resistenti Amministrazioni sulla istanza di ammissione al circuito di accoglienza nazionale in favore dei richiedenti asilo, previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015 e s.m.i., avanzata da parte ricorrente al momento della richiesta di riconoscimento della protezione internazionale.

Giustizia amministrativa202606606

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, ha domandato l'ammissione al circuito nazionale di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142/2015. Le amministrazioni intimate sono rimaste inerti, senza adottare un provvedimento espresso entro il termine di legge. È stata dedotta l'illegittimità del silenzio per violazione degli obblighi di accoglienza gravanti sull'amministrazione, del dovere generale di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 241/1990, del principio di legalità e del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. L'amministrazione ha prospettato argomentazioni difensive non condivise dal Collegio, riferite, secondo quanto emerge dalla motivazione, alla temporanea indisponibilità di posti, all'inserimento in lista d'attesa e all'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio dell'amministrazione. Ha affermato che l'obbligo di assicurare l'accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere compresso per ragioni meramente organizzative o per carenza di posti nelle strutture ordinarie. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l'amministrazione deve disporre l'accoglienza in una delle strutture previste dagli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015. La lista d'attesa è un atto interlocutorio e non equivale all'adempimento dell'obbligo; le esigenze organizzative possono incidere sulle modalità dell'accoglienza, ma non giustificarne la mancata attivazione. L'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non è ostativa all'accesso ordinario alle misure di accoglienza, essendo rilevante per le particolari misure destinate alle persone vulnerabili di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 142/2015. L'amministrazione è stata condannata ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato, previa istanza dell'interessato, un commissario ad acta, individuato nel responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con ulteriori trenta giorni per provvedere. Le spese di lite sono state compensate; il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione di euro 991,90 oltre accessori.

Norme richiamate

  • d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142

    Disciplina gli obblighi dell'amministrazione in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 2, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Impone all'amministrazione il dovere generale di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 97 Cost.

    Il silenzio serbato sull'istanza è stato ritenuto contrastante con il principio di buon andamento dell'amministrazione.

  • direttiva 2013/33/UE

    Fondamento sovranazionale dell'obbligo di assicurare misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, avente carattere immediato.

  • artt. 9 e 11 d.lgs. n. 142/2015

    Individuano le strutture nelle quali deve essere disposta l'accoglienza, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge.

  • art. 17 d.lgs. n. 142/2015

    Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

    Le condizioni di vulnerabilità sono necessarie per l'accesso alle particolari misure destinate alle persone vulnerabili, ma non costituiscono un presupposto generale per l'accesso alle misure ordinarie di accoglienza.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali della parte.

Massime di principio

  • L'obbligo dell'amministrazione di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge, non può essere escluso o compresso per mere ragioni organizzative o per la carenza di posti nelle strutture ordinarie.
  • L'inserimento del richiedente protezione internazionale in una lista d'attesa costituisce un atto meramente interlocutorio e non soddisfa l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi e di attivare l'accoglienza prevista dalla legge.
  • Le esigenze organizzative dell'amministrazione possono incidere sulle modalità concrete di erogazione dell'accoglienza, ma non possono giustificarne la mancata attivazione.
  • L'assenza di condizioni di eccezionale e documentata vulnerabilità non costituisce un presupposto generale per l'accesso alle misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; essa rileva esclusivamente per l'accesso alle particolari misure previste per le persone portatrici di esigenze specifiche.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPrincipio di legalità e tipicitàOttemperanza e commissario ad acta

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