Sentenza n. 4502/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro l’ordine di demolizione di opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado era stato impugnato l’ordine di demolizione con il quale Roma Capitale aveva intimato alla proprietaria e a un altro comproprietario di demolire entro trenta giorni opere abusivamente realizzate sull’immobile. Il TAR aveva dichiarato improcedibile il ricorso poiché, dopo l’ordine di demolizione, era stata adottata un’ordinanza di rimozione e demolizione d’ufficio per inottemperanza, non impugnata. L’appellante ha contestato tale statuizione con un unico motivo, deducendo erronea qualificazione dell’ordinanza successiva, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e omessa motivazione. Ha inoltre richiamato, senza riproporli espressamente e analiticamente, i motivi del ricorso di primo grado.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo con cui era stata contestata la declaratoria di improcedibilità: l’ordinanza successiva di rimozione e demolizione d’ufficio era meramente confermativa dell’originario ordine demolitorio quanto alla valutazione dell’abuso, poiché non conteneva una nuova e autonoma valutazione, ma richiamava il precedente ordine e prendeva atto della sua inottemperanza. Tra i due atti sussisteva quindi un rapporto di presupposizione logico-giuridica, sicché l’eventuale caducazione dell’ordine demolitorio avrebbe inciso sulla validità e sull’efficacia dell’atto successivo. Tuttavia, la sentenza di primo grado non è stata riformata perché l’appellante non ha riproposto espressamente, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., i motivi del ricorso originario, limitandosi a richiamarne le conclusioni. La riproposizione di censure non esaminate in primo grado richiede infatti una precisa enucleazione del loro contenuto, tale da renderne autonomamente percepibile la portata senza consultare il fascicolo di primo grado. È stato inoltre escluso il rinvio al TAR, poiché non ricorreva la “palese erroneità” della valutazione sulla permanenza dell’interesse richiesta dalla giurisprudenza richiamata. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 101, comma 2, c.p.a.
la riproposizione al Giudice di appello di una censura non delibata dal Giudice di primo grado richiede la precisa enucleazione contenutistica della stessa, affinché il relativo portato argomentativo sia autonomamente percepibile dagli atti del giudizio, senza che sia necessario compulsare il fascicolo di prime cure
Le censure non esaminate dal giudice di primo grado devono essere riproposte in appello in modo espresso, specifico e autonomamente comprensibile; il mero richiamo alle conclusioni del ricorso originario non è sufficiente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento dell’udienza mediante collegamento da remoto.
Massime di principio
- L’atto amministrativo successivo che si limita, senza una nuova e autonoma valutazione dell’abuso, a richiamare un precedente ordine demolitorio e a prendere atto della sua inottemperanza ha natura meramente confermativa quanto all’accertamento dell’abuso.
- Quando un provvedimento successivo presuppone logicamente e giuridicamente il provvedimento precedente, l’eventuale annullamento dell’atto presupposto può incidere sulla validità e sull’efficacia dell’atto consequenziale; la mancata impugnazione dell’atto successivo non determina, di per sé, l’improcedibilità del ricorso contro l’atto presupposto se il primo non contiene una nuova valutazione autonoma.
- In appello, le censure non esaminate dal giudice di primo grado devono essere riproposte espressamente e con precisa enucleazione del loro contenuto, in modo che siano autonomamente percepibili dagli atti del giudizio; il semplice richiamo alle conclusioni del ricorso di primo grado è inidoneo.
- L’erronea declaratoria di improcedibilità non comporta necessariamente l’annullamento con rinvio della sentenza al primo giudice: il rinvio richiede anche la palese erroneità della valutazione sulla permanenza dell’interesse, secondo il criterio richiamato dalla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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