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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1356

Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817

Normativa europea32024R1356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una fase obbligatoria di accertamento per talune categorie di cittadini di paesi terzi rintracciati alle frontiere esterne o nel territorio, prima dell’accesso alla procedura di asilo o di rimpatrio. Gli accertamenti comprendono identificazione, controlli di sicurezza, verifica preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità, raccolta di dati biometrici e compilazione di un modulo consuntivo. Il testo rafforza inoltre l’uso interoperabile delle banche dati UE e istituisce in ciascuno Stato membro un meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali. Sono previste modifiche collegate ai regolamenti su VIS, EES, ETIAS e interoperabilità per consentire l’accesso delle autorità preposte agli accertamenti ai fini di identificazione e sicurezza.

Regolamento che istituisce accertamenti preliminari e coordinati per cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne o nel territorio, con verifiche di identità, sicurezza, salute e vulnerabilità prima dell’accesso alle procedure di asilo o di rimpatrio.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi rintracciati in relazione a un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna via terra, mare o aria, ai cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, alle persone che presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d’ingresso, nonché ai cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio degli Stati membri e che non risultino già sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro. Restano esclusi i cittadini di paesi terzi per i quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici per motivi diversi dall’età, nonché le persone già autorizzate ad entrare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399, salvo il caso in cui presentino domanda di protezione internazionale ai sensi della lettera c) di tale disposizione. Il regolamento opera nello spazio Schengen e si applica negli Stati membri, con regole particolari per Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e Cipro secondo i rispettivi protocolli e atti di associazione; per Cipro si applicano anche le specificità della linea di separazione disciplinata dal regolamento (CE) n. 866/2004. L’applicazione decorre dal 12 giugno 2026, ma gli articoli 14-16 si applicano solo dopo l’entrata in funzione dei sistemi informativi e dell’ESP pertinenti.

Regolamento (UE) 2024/1356: accertamenti ai cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne

Il regolamento nasce nell’ambito della gestione integrata delle frontiere Schengen e intende colmare il vuoto operativo tra rintraccio/arrivo irregolare e avvio della procedura appropriata. Il legislatore evidenzia la necessità di un meccanismo rapido, standardizzato e rispettoso dei diritti fondamentali per identificare le persone, valutarne il profilo sanitario e di vulnerabilità, verificare i rischi per la sicurezza interna e indirizzarle senza ritardi alla procedura di asilo o di rimpatrio.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • cittadini di paesi terzi e apolidi rintracciati in relazione all’attraversamento non autorizzato della frontiera esterna via terra, mare o aria;
  • cittadini di paesi terzi sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso;
  • persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d’ingresso;
  • cittadini di paesi terzi già presenti nel territorio che soggiornano illegalmente e che non risultano già sottoposti ad accertamenti in uno Stato membro.

Sono esclusi, in particolare, i casi in cui lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici per motivi diversi dall’età; inoltre, le persone autorizzate ad entrare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 non sono normalmente sottoposte ad accertamenti, salvo il caso in cui presentino domanda di protezione internazionale.

Rapporto con il codice frontiere Schengen e con le procedure di asilo e rimpatrio

Gli accertamenti integrano il regolamento (UE) 2016/399 e non sostituiscono il regime di controllo di frontiera. Il regolamento chiarisce che, per chi presenta domanda di protezione internazionale, si applicano il regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di asilo e la direttiva (UE) 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza; per i non richiedenti, si applicano le norme di rimpatrio della direttiva 2008/115/CE, ma solo dopo il completamento degli accertamenti, salvo il caso degli accertamenti di cui all’articolo 7, in cui la disciplina rimpatriatoria opera in parallelo.

Svolgimento degli accertamenti

Gli accertamenti devono essere eseguiti in luoghi adeguati e opportuni designati dallo Stato membro:

  • di regola presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze;
  • nel territorio, per i casi previsti dall’articolo 7.

I termini sono stringenti:

  • 7 giorni per gli accertamenti alla frontiera esterna;
  • 4 giorni se, nei casi collegati al regolamento (UE) 2024/1358, la persona resta fisicamente alla frontiera per oltre 72 ore;
  • 3 giorni per gli accertamenti nel territorio.

Durante tale periodo, le persone restano a disposizione delle autorità competenti e gli Stati membri devono adottare misure nazionali per prevenire il rischio di fuga. Il trattenimento è possibile solo come extrema ratio, nel rispetto di necessità e proporzionalità, e con applicazione delle norme pertinenti della direttiva (UE) 2024/1346 o della direttiva 2008/115/CE a seconda dei casi.

Contenuto degli accertamenti

Gli accertamenti comprendono, in sequenza funzionale:

  • controllo preliminare dello stato di salute, effettuato da personale medico qualificato, per individuare necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica;
  • controllo preliminare delle vulnerabilità, per identificare apolidi vulnerabili, vittime di tortura o di trattamenti inumani o degradanti e persone con esigenze particolari di accoglienza o procedurali;
  • identificazione o verifica dell’identità;
  • rilevamento dei dati biometrici, se non già avvenuto;
  • controllo di sicurezza;
  • compilazione del modulo consuntivo;
  • indirizzamento alla procedura adeguata.

Il regolamento prevede inoltre accesso a prestazioni sanitarie d’urgenza e al trattamento essenziale delle malattie, con attenzione rafforzata a donne incinte, anziani, famiglie monoparentali, persone con disabilità e minori non accompagnati.

Identificazione, interoperabilità e consultazione delle banche dati

La verifica dell’identità si fonda su documenti, dati forniti dall’interessato e dati biometrici. Le autorità preposte agli accertamenti consultano il CIR tramite l’ESP, il SIS e, se del caso, le banche dati nazionali. I dati biometrici sono rilevati una sola volta, anche ai fini della registrazione in Eurodac.

Per il controllo di sicurezza, le autorità possono consultare:

  • SIS;
  • EES;
  • ETIAS, compreso l’elenco di controllo ETIAS;
  • VIS;
  • ECRIS-TCN;
  • dati Europol;
  • banche dati Interpol SLTD e TDAWN;
  • banche dati nazionali pertinenti.

Le consultazioni devono essere limitate ai dati indispensabili e, quando vi sia un riscontro positivo, si applicano le procedure speciali previste dai regolamenti settoriali, incluse le comunicazioni a SIRENE, Europol o all’unità nazionale ETIAS. Il regolamento precisa anche che gli Stati membri che non hanno accesso pieno a tutti i sistemi UE consultano soltanto quelli disponibili in base al loro grado di partecipazione all’acquis Schengen.

Diritti fondamentali, non discriminazione e tutela dei minori

L’articolo 3 impone il pieno rispetto della Carta, della Convenzione di Ginevra, del principio di non respingimento e dei diritti fondamentali. Il regolamento richiede che gli accertamenti si svolgano senza discriminazioni fondate su sesso, razza, origine etnica, religione, opinioni, disabilità, età o orientamento sessuale.

Per i minori, l’interesse superiore deve essere preminente. Il minore deve essere accompagnato da un familiare adulto, se presente, oppure da un rappresentante o da una persona formata che ne salvaguardi l’interesse superiore e il benessere generale. La persona designata deve essere indipendente rispetto agli accertamenti e non può ricevere ordini dalle autorità operative.

Monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali

L’articolo 10 istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente in ciascuno Stato membro. Esso deve vigilare sul rispetto del diritto dell’Unione e internazionale, in particolare su:

  • accesso alla procedura di asilo;
  • principio di non respingimento;
  • interesse superiore del minore;
  • norme sul trattenimento.

Il meccanismo deve poter:

  • ispezionare luoghi, persone e documenti pertinenti;
  • operare con verifiche a campione e senza preavviso;
  • formulare raccomandazioni annuali;
  • mantenere indipendenza garantita da adeguate misure di salvaguardia;
  • ricevere risorse finanziarie sufficienti.

L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali fornisce orientamenti generali e può assistere gli Stati membri nella creazione del meccanismo, nella metodologia e nella formazione.

Informazione agli interessati e modulo consuntivo

Gli interessati devono essere informati, in una lingua comprensibile, su:

  • finalità, durata, elementi e possibili esiti degli accertamenti;
  • diritto di chiedere protezione internazionale e regole applicabili;
  • diritti e obblighi durante gli accertamenti;
  • diritti in materia di protezione dei dati.

Se del caso, devono essere informati anche su:

  • condizioni d’ingresso e altri requisiti di soggiorno/residenza;
  • obblighi di rimpatrio e programmi di partenza volontaria assistita;
  • eventuale ricollocazione nel quadro del meccanismo di solidarietà.

Il modulo consuntivo deve contenere, tra l’altro, identità, cittadinanze o apolidia, motivi dell’accertamento, esiti sanitari e di vulnerabilità, eventuale domanda di asilo, presenza di familiari, risultati delle consultazioni di sicurezza e indicazione dell’adempimento agli obblighi di cooperazione. Il modulo è trasmesso alle autorità competenti e deve essere conservato in modo utilizzabile in successive procedure amministrative e giurisdizionali. L’interessato può contestare le informazioni e l’eventuale correzione/annotazione deve essere registrata.

Esito degli accertamenti e conseguenze procedurali

Se l’interessato soddisfa le condizioni d’ingresso, gli accertamenti terminano. Se presenta domanda di protezione internazionale, viene indirizzato alle autorità competenti per la registrazione della domanda; se non la presenta, viene indirizzato alle procedure di rimpatrio. Per i casi di ricollocazione, il modulo è trasmesso allo Stato membro interessato. Se intervengono procedimenti penali o di estradizione nazionali, lo Stato membro può non effettuare gli accertamenti.

Modifiche ai sistemi informativi UE

Il regolamento modifica:

  • il regolamento (CE) n. 767/2008 sul VIS;
  • il regolamento (UE) 2017/2226 sull’EES;
  • il regolamento (UE) 2018/1240 sull’ETIAS;
  • il regolamento (UE) 2019/817 sull’interoperabilità e sul CIR.

Le modifiche servono a consentire alle autorità preposte agli accertamenti l’accesso ai sistemi per identificazione e controlli di sicurezza, con regole specifiche su accesso ai dati, limitazione per finalità, gestione dei riscontri positivi, notifiche automatiche e conservazione delle registrazioni delle interrogazioni.

Applicazione temporale e valutazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 giugno 2026. Gli articoli 14-16, relativi alle interrogazioni dei sistemi di informazione dell’UE, del CIR e dell’ESP, si applicano solo dopo l’entrata in funzione dei rispettivi sistemi. La Commissione deve presentare una prima relazione sull’attuazione entro il 12 giugno 2028 e una valutazione complessiva entro il 12 giugno 2031, con aggiornamenti quinquennali successivi.

Disposizioni principali

Finalità e tipi di accertamento

L’articolo 1 istituisce accertamenti alle frontiere esterne e nel territorio nei confronti di cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d’ingresso, con l’obiettivo di identificarli, verificarne l’eventuale rischio per la sicurezza interna e indirizzarli alla procedura adeguata di protezione internazionale o di rimpatrio. Gli accertamenti includono anche controlli preliminari di salute e vulnerabilità.

Ambito soggettivo e casi coperti

L’articolo 5 copre i cittadini di paesi terzi rintracciati dopo attraversamento non autorizzato della frontiera esterna, gli sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso e coloro che chiedono protezione internazionale ai valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d’ingresso. L’articolo 7 disciplina gli accertamenti nel territorio per chi soggiorna illegalmente ed è entrato irregolarmente attraverso una frontiera esterna, con possibilità di trasferimento immediato verso altro Stato membro in base ad accordi bilaterali.

Divieto di ingresso durante gli accertamenti e durata

Ai sensi dell’articolo 6, durante gli accertamenti gli interessati non sono autorizzati a entrare nel territorio dello Stato membro. L’articolo 8 prevede che gli accertamenti alla frontiera esterna siano completati senza indugio e comunque entro 7 giorni; se la persona resta fisicamente alla frontiera per oltre 72 ore nei casi collegati all’articolo 23, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2024/1358, il termine si riduce a 4 giorni. Gli accertamenti nel territorio vanno completati entro 3 giorni dal rintraccio.

Elementi degli accertamenti

L’articolo 8, paragrafo 5, elenca gli elementi obbligatori: controllo preliminare dello stato di salute, controllo delle vulnerabilità, identificazione o verifica dell’identità, rilevamento dei dati biometrici, controllo di sicurezza, modulo consuntivo e indirizzamento alla procedura adeguata. Sono previste condizioni di vita conformi alla Carta, accesso a cure urgenti e trattamento essenziale delle malattie, nonché partecipazione di personale adeguatamente formato.

Identificazione e uso delle banche dati

Gli articoli 14 e 16 disciplinano l’identificazione o verifica dell’identità mediante documenti, dati dichiarati e dati biometrici, con consultazione del CIR tramite l’ESP, del SIS e, se del caso, delle banche dati nazionali. L’articolo 15 impone il controllo di sicurezza attraverso consultazioni mirate di SIS, EES, ETIAS, VIS, ECRIS-TCN, dati Europol e banche dati Interpol, nonché delle banche dati nazionali pertinenti, con estrazione limitata ai dati indispensabili.

Diritti fondamentali, minori e monitoraggio indipendente

L’articolo 3 ribadisce il rispetto della Carta, del diritto internazionale e del principio di non respingimento. L’articolo 10 impone a ciascuno Stato membro un meccanismo indipendente di monitoraggio, con accesso a luoghi, persone e documenti, poteri di raccomandazione annuale, garanzie di indipendenza e possibilità di coinvolgere difensori civici, istituzioni nazionali per i diritti umani, autorità garanti della protezione dei dati e organismi internazionali o non governativi. L’articolo 13 prevede specifiche tutele per i minori e i minori non accompagnati, incluso il coinvolgimento di un rappresentante o di una persona formata.

Trasmissione del modulo consuntivo e conclusione della procedura

L’articolo 17 impone la compilazione di un modulo contenente dati identificativi, motivi dell’accertamento, esiti sanitari e di vulnerabilità, domanda di protezione internazionale, eventuale presenza di familiari, esiti delle banche dati e cooperazione dell’interessato. L’articolo 18 prevede che, conclusi gli accertamenti, i non richiedenti asilo siano indirizzati alle procedure di rimpatrio, i richiedenti asilo alle autorità competenti per la registrazione della domanda e, se del caso, le persone da ricollocare alle autorità competenti dello Stato membro interessato. I dati personali sono cancellati secondo le tempistiche del regolamento (UE) 2024/1358.

Modifiche ai sistemi VIS, EES, ETIAS e interoperabilità

Gli articoli 20-23 modificano i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 per riconoscere alle autorità preposte agli accertamenti accessi mirati al VIS, all’EES, all’ETIAS e al CIR ai fini di identificazione e controllo di sicurezza. Sono introdotti nuovi articoli specifici per l’accesso ai dati, per il trattamento delle corrispondenze positive, per il coinvolgimento dell’unità nazionale ETIAS o di Europol e per la registrazione delle interrogazioni.

Entrata in vigore, applicazione e valutazione

L’articolo 24 prevede una prima relazione della Commissione entro il 12 giugno 2028 e una valutazione entro il 12 giugno 2031, con relazioni successive ogni cinque anni e trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri entro il 12 dicembre 2030 e poi ogni cinque anni. L’articolo 25 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 12 giugno 2026.

Come è indicizzato

Materiefrontiere e vistiasilo e migrazioneprotezione dei datisicurezza internadiritti fondamentali

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