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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15573/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce in ambito di condominio minimo/comunione di un fabbricato con area antistante e giardino/cortile comuni. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ordinato la rimozione di impianti idrici e di scarico a servizio di un appartamento al piano terra, confermato la divisione dell'area antistante al fabbricato e rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il taglio di due alberi nel cortile. La ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1119 e 1120 c.c., sostenendo che la divisione del giardino comune mediante muro e impianti, e il taglio degli alberi, avrebbero inciso sulla destinazione dell'area e sul rapporto di accessorietà con le unità esclusive, senza adeguata verifica della compatibilità con la funzione di aria e luce; (2) violazione dell'art. 1120 c.c., lamentando che il taglio di due alberi non poteva essere considerato mero uso più intenso della cosa comune, ma costituiva innovazione vietata e lesiva del decoro e dell'amenità del bene comune; (3) violazione degli artt. 784 c.c. e 1113 c.c. e difetto di integrità del contraddittorio, deducendo il difetto di legittimazione attiva e passiva per mancata prova della qualità di eredi e l'omessa chiamata di eventuali creditori o litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo corretta la motivazione della sentenza d'appello sulla divisibilità dell'area comune e sull'assenza di nullità processuali o difetti di legittimazione/contraddittorio. Ha invece accolto il secondo motivo, censurando la Corte territoriale per non avere verificato se il taglio di due alberi fosse compatibile con i limiti dell'art. 1102 c.c. e con i limiti alle innovazioni e al decoro architettonico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1119 c.c.

    Prima delle modifiche della L. 220/2012 non introduceva un divieto assoluto di divisibilità delle parti comuni, ma subordinava la divisione alla condizione che non rendesse più incomodo l'uso del bene comune ai partecipanti.

  • art. 1120 c.c.

    Le modificazioni della cosa comune vanno valutate in rapporto alla compatibilità con la destinazione del bene, con il godimento degli altri partecipanti e con il divieto di pregiudicare il decoro architettonico e l'amenità dei beni comuni.

  • art. 1102 c.c.

    Il singolo può servirsi della cosa comune e anche apportarvi modificazioni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri pari uso; il taglio degli alberi richiedeva una verifica di compatibilità con questi limiti.

  • art. 784 c.c.

    La censura relativa alla qualità di eredi è stata ritenuta infondata perché, nel giudizio di divisione, la prova della comproprietà non richiede il rigore proprio dell'azione di rivendicazione.

  • art. 1113 c.c.

    Nei giudizi di divisione l'intervento dei creditori e degli aventi causa è rilevante ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni, non come condizione di procedibilità della domanda.

  • art. 102 c.p.c.

    L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio è inammissibile se formulata in modo ipotetico e senza indicare nominativamente i litisconsorti pretermessi e le ragioni della necessità dell'integrazione.

  • art. 567 c.p.c.

    La produzione dei certificati ipocatastali è richiesta per la vendita forzata del bene pignorato e non come requisito di ammissibilità o procedibilità della domanda di divisione.

  • L. 220/2012

    È richiamata solo come modifica successiva al testo dell'art. 1119 c.c. applicabile ratione temporis; la Corte applica la disciplina previgente.

Massime di principio

  • La divisibilità delle parti comuni in condominio non è in assoluto preclusa: occorre verificare se la divisione renda più incomodo o meno utile il godimento del bene comune per i partecipanti, avuto riguardo alla sua funzione complessiva e alle utilità prima e dopo lo scioglimento.
  • Nel giudizio sulla divisione di un bene comune, la prova della comproprietà non richiede il rigore probatorio tipico dell'azione di rivendicazione; può rilevare la non contestazione o anche il riconoscimento, espresso o implicito, della comunione tra le parti.
  • L'intervento materiale sulla cosa comune, anche quando consista in trasformazioni o soppressione di elementi esistenti, è legittimo solo se resta entro i limiti dell'art. 1102 c.c., cioè se non altera la destinazione del bene e non impedisce agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
  • In materia condominiale, il taglio di alberi o la modifica del verde comune non può essere giustificato in modo automatico come semplice uso della cosa comune: occorre verificare l'impatto sul decoro architettonico, sull'amenità del complesso e sull'eventuale pregiudizio estetico o funzionale.
  • L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio deve essere specifica e non meramente ipotetica: la parte che la deduce deve indicare i soggetti pretermessi e spiegare perché la loro partecipazione sia necessaria.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniComunioneProveLitisconsorzio necessario
RamiCondominioDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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