Cassazione Civile, Ordinanza n. 15573/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce in ambito di condominio minimo/comunione di un fabbricato con area antistante e giardino/cortile comuni. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ordinato la rimozione di impianti idrici e di scarico a servizio di un appartamento al piano terra, confermato la divisione dell'area antistante al fabbricato e rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il taglio di due alberi nel cortile. La ricorrente per cassazione ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 1119 e 1120 c.c., sostenendo che la divisione del giardino comune mediante muro e impianti, e il taglio degli alberi, avrebbero inciso sulla destinazione dell'area e sul rapporto di accessorietà con le unità esclusive, senza adeguata verifica della compatibilità con la funzione di aria e luce; (2) violazione dell'art. 1120 c.c., lamentando che il taglio di due alberi non poteva essere considerato mero uso più intenso della cosa comune, ma costituiva innovazione vietata e lesiva del decoro e dell'amenità del bene comune; (3) violazione degli artt. 784 c.c. e 1113 c.c. e difetto di integrità del contraddittorio, deducendo il difetto di legittimazione attiva e passiva per mancata prova della qualità di eredi e l'omessa chiamata di eventuali creditori o litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo, ritenendo corretta la motivazione della sentenza d'appello sulla divisibilità dell'area comune e sull'assenza di nullità processuali o difetti di legittimazione/contraddittorio. Ha invece accolto il secondo motivo, censurando la Corte territoriale per non avere verificato se il taglio di due alberi fosse compatibile con i limiti dell'art. 1102 c.c. e con i limiti alle innovazioni e al decoro architettonico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 1119 c.c.
Prima delle modifiche della L. 220/2012 non introduceva un divieto assoluto di divisibilità delle parti comuni, ma subordinava la divisione alla condizione che non rendesse più incomodo l'uso del bene comune ai partecipanti.
art. 1120 c.c.
Le modificazioni della cosa comune vanno valutate in rapporto alla compatibilità con la destinazione del bene, con il godimento degli altri partecipanti e con il divieto di pregiudicare il decoro architettonico e l'amenità dei beni comuni.
art. 1102 c.c.
Il singolo può servirsi della cosa comune e anche apportarvi modificazioni, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri pari uso; il taglio degli alberi richiedeva una verifica di compatibilità con questi limiti.
art. 784 c.c.
La censura relativa alla qualità di eredi è stata ritenuta infondata perché, nel giudizio di divisione, la prova della comproprietà non richiede il rigore proprio dell'azione di rivendicazione.
art. 1113 c.c.
Nei giudizi di divisione l'intervento dei creditori e degli aventi causa è rilevante ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni, non come condizione di procedibilità della domanda.
art. 102 c.p.c.
L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio è inammissibile se formulata in modo ipotetico e senza indicare nominativamente i litisconsorti pretermessi e le ragioni della necessità dell'integrazione.
art. 567 c.p.c.
La produzione dei certificati ipocatastali è richiesta per la vendita forzata del bene pignorato e non come requisito di ammissibilità o procedibilità della domanda di divisione.
L. 220/2012
È richiamata solo come modifica successiva al testo dell'art. 1119 c.c. applicabile ratione temporis; la Corte applica la disciplina previgente.
Massime di principio
- La divisibilità delle parti comuni in condominio non è in assoluto preclusa: occorre verificare se la divisione renda più incomodo o meno utile il godimento del bene comune per i partecipanti, avuto riguardo alla sua funzione complessiva e alle utilità prima e dopo lo scioglimento.
- Nel giudizio sulla divisione di un bene comune, la prova della comproprietà non richiede il rigore probatorio tipico dell'azione di rivendicazione; può rilevare la non contestazione o anche il riconoscimento, espresso o implicito, della comunione tra le parti.
- L'intervento materiale sulla cosa comune, anche quando consista in trasformazioni o soppressione di elementi esistenti, è legittimo solo se resta entro i limiti dell'art. 1102 c.c., cioè se non altera la destinazione del bene e non impedisce agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
- In materia condominiale, il taglio di alberi o la modifica del verde comune non può essere giustificato in modo automatico come semplice uso della cosa comune: occorre verificare l'impatto sul decoro architettonico, sull'amenità del complesso e sull'eventuale pregiudizio estetico o funzionale.
- L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio deve essere specifica e non meramente ipotetica: la parte che la deduce deve indicare i soggetti pretermessi e spiegare perché la loro partecipazione sia necessaria.
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