Ordinanza n. 1850/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- avente n. -OMISSIS- emesso in data 26 luglio 2024 e notificato il 5 settembre 2024 con cui è stata rigettata l’istanza di regolarizzazione presentata con assicurata n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di rigetto dell'istanza di regolarizzazione del soggiorno e successivo decreto presidenziale di perenzione del ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Questore che aveva rigettato la domanda di regolarizzazione. Dopo la dichiarazione di perenzione del ricorso, pronunciata perché entro il termine annuale non era stata presentata l'istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 71 c.p.a., il ricorrente ha proposto opposizione sostenendo di avere depositato nel PAT un atto denominato "istanza di fissazione udienza". Secondo l'opponente, tale atto, benché riferito testualmente alla sola trattazione della domanda cautelare, avrebbe dovuto essere reinterpretato come istanza di fissazione dell'udienza di merito, riconoscendo un errore materiale; ha inoltre invocato l'indicazione dello stato del fascicolo come "pronto per udienza" e ha sostenuto di avere comunque compiuto un atto della procedura idoneo a impedire la perenzione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'opposizione. In base al combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a., per evitare la perenzione è indispensabile, entro un anno dal deposito del ricorso, la prima istanza rituale di fissazione dell'udienza di discussione del merito. Il diverso atto della procedura può operare in via alternativa soltanto dopo che una prima istanza di fissazione dell'udienza di merito sia stata ritualmente presentata e abbia esaurito i propri effetti, non anche in sostituzione della prima istanza. Nel caso concreto, l'atto depositato dal ricorrente chiedeva espressamente soltanto la fissazione della trattazione della domanda cautelare; esso non soddisfaceva quindi il requisito dell'art. 71 c.p.a. e non impediva la perenzione. La domanda cautelare, non accompagnata dall'istanza di fissazione dell'udienza di merito, era peraltro improcedibile ai sensi dell'art. 55, comma 4, c.p.a. Il TAR ha escluso che ricorressero i presupposti per qualificare la scelta processuale come errore materiale, non essendovi elementi concreti per ritenere che la mancata richiesta dell'udienza di merito fosse una mera svista; ha inoltre rilevato la violazione di elementari doveri di diligenza per non avere il ricorrente verificato il contenuto dell'istanza. L'eventuale stato del fascicolo nel PAT come "pronto per udienza" non poteva supplire alla mancanza dell'atto essenziale né fondare un legittimo affidamento. L'opponente è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, senza compensazione.
Norme richiamate
art. 71, comma 1, c.p.a.
la fissazione dell’udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso
La prima istanza di fissazione dell'udienza deve riguardare la trattazione del merito e deve essere presentata entro un anno dal deposito del ricorso.
art. 81, comma 1, c.p.a.
La perenzione non si verifica se, entro il termine annuale, è stata presentata l'istanza prevista dall'art. 71, comma 1, c.p.a.; la presentazione della prima istanza di fissazione dell'udienza di merito è indispensabile e non sostituibile con un diverso atto processuale.
art. 55, comma 4, c.p.a.
La domanda cautelare è improcedibile quando non è accompagnata dalla presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito.
art. 85, comma 5, c.p.a.
Nel giudizio di opposizione al decreto di perenzione le spese sono poste a carico dell'opponente; il TAR ha escluso la compensazione, anche parziale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La prima istanza di fissazione dell'udienza di merito, da presentare entro un anno dal deposito del ricorso, è requisito indispensabile per evitare la perenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 81 c.p.a.; non può essere sostituita dalla presentazione di un diverso atto processuale.
- L'atto processuale diretto esclusivamente a ottenere la trattazione di una domanda cautelare non equivale all'istanza di fissazione dell'udienza di merito e non impedisce la perenzione del ricorso.
- La possibilità di impedire la perenzione mediante il compimento di un diverso atto della procedura opera soltanto dopo la rituale presentazione della prima istanza di fissazione dell'udienza di merito, quando tale istanza abbia esaurito i propri effetti; non si applica in sostituzione della prima istanza.
- La qualificazione automatica del fascicolo processuale come "pronto per udienza" nel PAT non supplisce alla mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza di merito e non fonda, di per sé, un legittimo affidamento della parte.
- La riqualificazione di un'istanza cautelare come istanza di fissazione dell'udienza di merito per errore materiale richiede elementi concreti che dimostrino una mera svista; tale riqualificazione non è ammessa quando il contenuto dell'atto esprime consapevolmente una richiesta limitata alla trattazione cautelare.
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