Cassazione Penale, Sentenza n. 28699/2024 del 17/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 515 cod. pen. con tre motivi: 1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per presunta motivazione manifestamente illogica e mancato rispetto del principio del "oltre ogni ragionevole dubbio"; si contestava in particolare la valutazione delle prove relative alla consegna e alla validazione di biglietti "gratta e vinci" parzialmente abrasati e la ricostruzione degli accertamenti (assenza di strumenti di abrasione, condizioni del POS, validazioni notturne, precedenti segnalazioni a Lottomatica); 2) violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. per inosservanza delle norme (artt. 125, 546, 192 c.p.p.) e per mancata valutazione di prove a discarico, in particolare la deposizione del precedente gestore dell'edicola (teste Continenza) e le registrazioni/telefonate di Lottomatica che avrebbero potuto confermare anomalie; 3) violazione dell'art. 606 lett. c) e e) c.p.p. e degli artt.125, 539, 546 c.p.p. per omessa valutazione dell'impugnazione relativa alla liquidazione equitativa del danno (C 8.000,00) disposta in primo grado, nonostante la carenza di prove sul danno effettivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo manifestamente infondate le censure. Ha ritenuto che le doglianze fossero soprattutto di merito e non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, confermando il principio della "doppia conforme" (lettura congiunta di primo e secondo grado) e la correttezza della valutazione probatoria dei giudici di merito. Quanto al motivo sulla liquidazione equitativa del danno, la Corte ha ritenuto il motivo di appello generico e non decisivo: l'omessa pronuncia della Corte territoriale non integra un vizio tale da incidere sugli elementi essenziali del giudizio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, onerati (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) di sostenere le spese del procedimento e condannati al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; in aggiunta sono stati condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa della parte civile Lotterie Nazionali s.r.l., come liquidato in dispositivo.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. lett. e)
Invocato dai ricorrenti per vizio di motivazione manifestamente illogica; la Cassazione ha stabilito che le censure erano in gran parte questioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità e che non ricorrevano illogicità o contraddittorietà tali da giustificare annullamento.
art. 606 c.p.p. lett. c)
Richiamato per presunta inosservanza di norme processuali e mancata valutazione di prove a discarico; la Corte ha ritenuto i motivi generici o non decisivi e quindi non idonei a causare l'annullamento.
artt. 110 e 515 c.p.
Norme sostanziali relative al reato contestato (concorso e fattispecie oggetto della condanna); la Corte ha confermato la correttezza della qualificazione e della condanna operata dai giudici di merito sulla base del compendio probatorio.
art. 125 c.p.p.
Norma sul potere istruttorio e sulle prove: richiamata dai ricorrenti per omissioni istruttorie; la Corte ha ritenuto che le eventuali criticità riguardassero valutazioni di merito non sindacabili in cassazione.
art. 546 c.p.p.
Norma sull'appello e sui motivi: i giudici hanno ritenuto che i motivi di appello fossero generici e non decisivi ai fini della decisione, giustificando l'assenza di un esame puntuale da parte della Corte territoriale.
art. 192 c.p.p.
Riferita in tema di prova e produzione documentale; la Corte ha rilevato che le deduzioni attengono alla valutazione probatoria di merito e non alla legittimità formale della motivazione.
art. 539 c.p.p.
Norma sul dispositivo della sentenza d'appello, richiamata in relazione al tema della mancata pronuncia sulla liquidazione del danno; la Cassazione ha ritenuto la mancata disamina non decisiva alla luce della genericità del motivo d'appello.
art. 616 c.p.p.
Norma sulla condanna alle spese per ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale articolo per liquidare le spese del procedimento a carico dei ricorrenti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Citata in relazione al criterio per l'equa determinazione della somma della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non ravvisabile colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione di merito: questioni prettamente fattuali o alternative interpretazioni delle prove sono escluse dal sindacato in cassazione.
- Il vizio di motivazione per manifesta illogicità o contraddittorietà richiede una frattura logica evidente tra premesse e conclusioni; mere contestazioni della valutazione probatoria non sono sufficienti.
- Il principio della "doppia conforme" rafforza la stabilità della valutazione probatoria quando giudici di primo e secondo grado aderiscono agli stessi criteri logico-probatori.
- La censura per omessa risposta alle argomentazioni difensive è rilevante in cassazione solo se gli elementi trascurati sono decisivi e la loro valutazione avrebbe necessariamente portato a decisione più favorevole.
- Motivi d'appello generici e non confrontati con i parametri adottati dal giudice di primo grado possono essere considerati non decisivi e non invalidare la decisione di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente l'obbligo di rifondere le spese processuali e può comportare il versamento di somme per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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