Cassazione Civile, Ordinanza n. 10097/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato, nel merito, un avviso di accertamento emesso per il 2008 con recupero di IRES, IRAP, IVA, interessi e sanzioni, fondato sullo scostamento dagli studi di settore, su tre fatture ritenute incompatibili con la struttura produttiva dichiarata e sull’assenza di compensi all’amministratore unico. I nove motivi denunciavano, in sintesi: nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione alla luce della sentenza Corte cost. n. 37/2015; illegittimità del ricorso al metodo analitico-induttivo; omessa considerazione della necessaria riproposizione in appello delle questioni non esaminate in primo grado; erronea presunzione di onerosità del compenso dell’amministratore; erronea valutazione degli studi di settore e del richiamo a GERICO 2012; omesso esame del fatto decisivo relativo alle tre fatture e ai contratti di subappalto; omessa pronuncia e violazione del principio di non contestazione; violazione dell’onere della prova in ordine alla congruità dei dati contabili e dei costi recuperati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato nei singoli motivi esaminati. Ha ritenuto tardiva o non specificamente dedotta la questione della sottoscrizione dell’avviso, ha confermato la legittimità del metodo analitico-induttivo in presenza di elementi presuntivi gravi, ha escluso che vi fosse omessa pronuncia o omesso esame di un fatto decisivo, e ha rilevato che la CTR aveva correttamente valorizzato la mancata prova contraria della contribuente sia sul compenso dell’amministratore sia sulla contestazione dei ricavi e della documentazione di supporto alle fatture. Il ricorso è stato quindi respinto senza cassazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 21 septies L. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità assoluta dell’avviso, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo ai fini della soluzione del caso.
art. 42, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973
L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato; la Corte ribadisce che l’eventuale nullità per difetto di sottoscrizione va dedotta tempestivamente e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
art. 56, comma 1, d.P.R. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente per l’accertamento IVA; la Corte lo considera insieme alla disciplina dell’accertamento tributario, senza accogliere le censure.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
Legittima l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, pur formalmente regolare, risulti inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Consente la rettifica IVA con metodo analitico-induttivo in presenza di elementi presuntivi idonei a far dubitare della fedeltà della contabilità.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte le richiama per legittimare la ricostruzione induttiva dei ricavi.
artt. 1703 ss. c.c.
La disciplina del mandato viene richiamata per affermare che la gratuità dell’incarico di amministratore può essere esclusa solo con prova convincente contraria rispetto alla presunzione di onerosità.
art. 56 d.lgs. 546/1992
Le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello; tuttavia la Corte rileva che, nel caso concreto, i motivi erano comunque generici e non si confrontavano con la sentenza di primo grado.
art. 346 c.p.c.
Richiamato per la riproposizione delle domande/eccezioni non accolte; la Corte esclude che la censura della ricorrente sia autosufficiente e pertinente.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: la violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi, l’omesso esame ex n. 5 riguarda un fatto storico decisivo e non mere argomentazioni, e il vizio di omessa pronuncia richiede specifica allegazione autosufficiente.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è inammissibile se non sono riportate in ricorso le domande/eccezioni asseritamente trascurate e non si dimostra che la CTR non vi abbia comunque risposto.
art. 115 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di non contestazione perché la ricorrente non dimostra che i fatti fossero effettivamente non contestati e perché la CTR ha comunque valutato il materiale probatorio.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che l’onere probatorio resta a carico della parte che invoca l’effetto impeditivo o modificativo del presupposto fiscale e che non basta una generica allegazione difensiva.
art. 136 Cost.
La pronuncia di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi, ma entro il limite dei rapporti esauriti e delle preclusioni processuali.
art. 30 L. 87/1953
Viene richiamato per il principio di retroattività della declaratoria di incostituzionalità, subordinato però ai limiti dei rapporti esauriti.
art. 97 Cost.
Evocato dalla ricorrente in relazione alla legittimazione del sottoscrittore dell’avviso; la Corte non accoglie la censura.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma può essere fatta valere nei giudizi pendenti solo se la questione normativa sia stata tempestivamente introdotta, almeno in modo implicito, attraverso le allegazioni poste a base del motivo di impugnazione; in mancanza, opera la preclusione derivante dal giudicato endoprocedimentale sulla questione non dedotta.
- L’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a far dubitare della completezza e fedeltà delle scritture.
- Gli studi di settore e gli strumenti evolutivi di elaborazione statistica non costituiscono prova assoluta del reddito, ma possono sorreggere l’accertamento se accompagnati da ulteriori elementi concreti; se contestati, il contribuente deve offrire una contestazione specifica e documentata, non limitarsi a richiami generici a strumenti più recenti.
- La presunzione di onerosità dell’incarico di amministratore può essere superata, ma solo con prova contraria convincente e specifica; la mera fase di start-up della società, la ristretta base sociale o la mancata distribuzione degli utili non bastano da soli a dimostrare la gratuità dell’incarico.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo, non le argomentazioni difensive o le valutazioni giuridiche; il vizio di omessa pronuncia richiede specifica e autosufficiente indicazione della domanda o eccezione rimasta inevasa.
- Le doglianze di violazione del principio di non contestazione e dell’onere della prova non possono limitarsi ad affermazioni apodittiche: occorre dimostrare puntualmente quali fatti siano stati non contestati e in che modo ciò avrebbe imposto una diversa decisione.
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