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Sentenza

Sentenza del 22/12/2015 n. 10426 - Comm. Trib. Prov. Milano

FINANZA LOCALE - Tassa automobilistica - Soggetti passivi - Proprietario, Conduttore, Usufruttuario - Contratto di leasing - Solidarietà passiva - Sussiste - Legittimità della pretesa impositiva - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica in presenza di un contratto di locazione finanziaria, nonché la sussistenza della responsabilità solidale tra proprietario del veicolo, società di leasing e utilizzatore. Il principio affermato distingue tra il periodo antecedente e quello successivo all'entrata in vigore dell'art. 9, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, del d.l. 78/2015. Prima di tale riforma, l'art. 7 della l. 99/2009, modificando l'art. 5, comma 29, della l. 53/1983, includeva tra i soggetti obbligati anche gli utilizzatori in leasing, oltre ai proprietari, agli usufruttuari e agli acquirenti con patto di riservato dominio.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. Per il periodo antecedente all'entrata in vigore del d.l. 78/2015, sussisteva la responsabilità solidale della società di leasing o dei proprietari, insieme agli altri soggetti individuati dalla normativa, per il pagamento della tassa automobilistica. Per il periodo successivo, il legislatore ha individuato come unico soggetto normalmente tenuto al pagamento l'utilizzatore del veicolo in leasing, in base al luogo della sua residenza, salvo una specifica responsabilità della società di leasing nei casi previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 9, commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, d.l. 78/2015

    Individua, per la locazione finanziaria, quale unico soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica il solo utilizzatore, salva un'ipotesi di particolare responsabilità della società di leasing, con riferimento al luogo di residenza dell'utilizzatore.

    La disciplina si applica per il periodo successivo alla sua entrata in vigore e supera, per il leasing, la precedente impostazione della responsabilità solidale, concentrando ordinariamente l'obbligo tributario sull'utilizzatore.

  • Art. 7, legge 99/2009

    Ha modificato l'art. 5, comma 29, della legge 53/1983, includendo tra i soggetti tenuti al pagamento gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

    Per il periodo anteriore alla riforma del 2015, la norma amplia la platea dei soggetti obbligati e consente di configurare la responsabilità solidale tra proprietario, società di leasing e altri titolari o utilizzatori qualificati.

  • Art. 5, comma 29, legge 53/1983

    Prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica in capo al proprietario e agli altri soggetti qualificati dalla legge, tra cui usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore in leasing.

    La disposizione, come modificata, è stata interpretata nel senso della sussistenza della responsabilità solidale per i periodi anteriori al d.l. 78/2015.

Massime di principio

  • Per stabilire chi sia obbligato al pagamento della tassa automobilistica occorre individuare la normativa vigente nel periodo d'imposta interessato.
  • Nei contratti di leasing anteriori al d.l. 78/2015, la società di leasing e l'utilizzatore potevano essere considerati solidalmente responsabili, senza escludere automaticamente il proprietario.
  • Dopo l'entrata in vigore del d.l. 78/2015, l'obbligo ordinario per i veicoli in leasing grava sull'utilizzatore, individuato anche in base al luogo di residenza, salvo specifiche ipotesi di responsabilità della società di leasing.
  • La qualificazione del rapporto come leasing, usufrutto o acquisto con patto di riservato dominio non è sufficiente da sola: sono determinanti la data di riferimento della tassa e la disciplina applicabile in quel momento.
  • In presenza di una pretesa relativa a periodi anteriori al 2015, la contestazione basata sul solo fatto che il veicolo fosse utilizzato in leasing non esclude necessariamente la legittimità della richiesta tributaria.

Testo integrale

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