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Sentenza

Sentenza n. 1199/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del decreto della Prefettura di Pavia datato 10/12/2025 recante la revoca del nulla osta, notificato in data 12/12/2025 nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.

Giustizia amministrativa202600501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Pavia ha revocato il nulla osta all'ingresso emesso in suo favore per motivi di lavoro subordinato. Il provvedimento amministrativo era fondato, da un lato, sulle valutazioni relative all'incapacità reddituale del datore di lavoro, desunta dal numero complessivo delle istanze di nulla osta presentate nel 2025 e dal numero dei dipendenti stabilmente inseriti nell'organico aziendale con contratto a tempo indeterminato, pari a nove alla data del 12 novembre 2025. La Prefettura aveva inoltre considerato il volume d'affari, al netto degli acquisti, risultante dall'ultima dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2024 e l'utile di esercizio risultante dalla dichiarazione dei redditi. Dall'altro lato, la revoca evidenziava l'incoerenza tra il CCNL e la mansione indicati nell'istanza e l'attività effettivamente svolta dalla società, consistente in lavori di meccanica generale. Il ricorrente non ha contestato tali presupposti fattuali e giuridici, ma si è limitato ad allegare di avere reperito una nuova possibilità occupazionale, per la quale sarebbe stato in attesa del permesso.

La decisione

Il TAR ha deciso la causa con sentenza in forma semplificata, adottata all'esito della camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, ritenendo integri il contraddittorio, adeguatamente trattate le questioni e decorso il termine previsto dall'art. 60 c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso perché la censura non contestava il contenuto del decreto impugnato né i suoi presupposti fattuali e giuridici. Il reperimento di una nuova opportunità lavorativa è stato ritenuto irrilevante rispetto alla legittimità della revoca, non incidendo né sull'incapacità reddituale dell'originario datore di lavoro cui si riferiva il nulla osta, né sull'incoerenza tra il CCNL e le mansioni indicate e l'attività aziendale accertata. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate e sono decorsi i termini previsti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il ricorso contro la revoca di un nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato deve contestare specificamente i presupposti fattuali e giuridici posti dall'amministrazione a fondamento della revoca; la mera allegazione di avere reperito una nuova opportunità occupazionale non è idonea a superare l'atto.
  • La sopravvenuta individuazione di un nuovo rapporto di lavoro non incide sulla legittimità della revoca del nulla osta originario quando non elimina né l'incapacità reddituale del datore di lavoro cui il nulla osta si riferisce né l'incoerenza tra il CCNL e le mansioni indicate nell'istanza e l'attività effettivamente svolta dall'azienda.
  • La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare quando il contraddittorio è integro, le questioni sono esaustivamente trattate e sono decorsi i termini previsti dall'art. 60 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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