Cassazione Penale, Sentenza n. 21112/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello con due motivi: 1) allegata illegittimità del riconoscimento, rispetto al capo C), della costituzione di parte civile come "equipollente della querela", sostenendo che la persona offesa (Nicolò Marchese) aveva rifiutato di sporgere querela; 2) contestazione in relazione al capo B) di un'eccessiva estensione dell'ambito applicativo del reato di truffa verso la pubblica amministrazione, poiché - secondo la difesa - non vi sarebbe stato alcun atto di disposizione né un danno patrimoniale per l'ente pubblico essendo l'artificio stato scoperto prima del rilascio delle concessioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il dedotto generico e privo di confronto con la motivazione della sentenza di appello, richiamando un consolidato orientamento (tra cui la sentenza Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019) che esclude la necessità dell'avviso previsto dall'art.12 comma 2 d.lgs. 10/04/2018, n.36 quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione costituendosi parte civile e persistendo in tale costituzione. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata: il danno per l'ente pubblico è stato correttamente individuato nel minor introito conseguente al pagamento di importi falsificati (es. C 2,00 invece di C 1.212,00; C 5,20 invece di C 1.035,20), anche se l'artificio è stato scoperto prima dell'erogazione finale. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. (lett. b ed e)
art.606 lett. b ed e c.p.p.
Le censure in Cassazione devono confrontarsi con la motivazione impugnata; errori generici o ripetitivi di motivazione sono inammissibili.
art.12 comma 2 d.lgs. 10 aprile 2018, n.36
art.12 comma 2 d. lgs.10 aprile 2018, n. 36
La Corte interpreta la norma in senso tale da non richiedere l'avviso/querela previsto dalla disciplina transitoria quando la persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione costituendosi parte civile e persista in tale costituzione.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese del procedimento e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'applicazione di una somma a titolo di ammenda (qui fissata in euro 3.000).
art.23 co.8 d.l.137/2020
art.23 co. 8 d.l. 137/2020
Richiamato come norma procedurale per il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto (modalità di trattazione del ricorso).
Massime di principio
- La costituzione di parte civile può, se persistente, essere considerata espressione della volontà di punizione della persona offesa ai fini delle disposizioni transitorie; pertanto l'assenza di una querela formale non sempre impedisce il prosieguo dell'azione penale quando esista tale costituzione.
- I motivi di cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata e con il consolidato orientamento della giurisprudenza: censure generiche o reiterative rischiano l'inammissibilità.
- Nel caso di truffa ai danni della pubblica amministrazione il danno può essere configurato anche come minor introito (perdita di entrate) derivante da pagamenti falsificati, anche se il controllo amministrativo ha poi impedito il perfezionamento dell'illecito atto dispositvo.
- La Corte di Cassazione può irrogare sanzioni pecuniarie (ammende) e condannare alle spese processuali per ricorsi ritenuti infondati o presentati con colpa; va valutata la serietà e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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