Cassazione Penale, Sentenza n. 51684/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'appello di Firenze che confermava la misura di prevenzione della confisca disposta dal Tribunale: contestano (1) la tardiva notifica/deposito della memoria conclusiva del Procuratore generale e la conseguente lesione del diritto di difesa (richiamando art. 23 d.l. 149/2020 e correlati); (2) carenza o mera apparenza della motivazione in ordine ai presupposti della confisca dell'immobile intestato alla Maestrale srl, in particolare la mancanza di prova della consapevolezza dell'amministratore (Berti) circa la provenienza illecita delle somme; (3) per la terza interessata Picchieri, violazione dell'art. 546 c.p.p. e mancata motivazione in ordine alla riconducibilità dell'immobile a lei intestato; (4) Berti e Ferrara lamentano inoltre omissioni motivazionali specifiche relative ai rispettivi beni (immobile Maestrale, autovettura Manifold) e l'omessa considerazione dei motivi di gravame da loro proposti; (5) ricorsi anche per vizio connesso alla mancata notifica della memoria del Procuratore generale ai difensori dei vari partecipanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto: (a) manifestamente infondati i motivi dei fratelli Curto relativi alla tardiva notifica delle conclusioni del Procuratore generale: la tardività non comporta automaticamente nullità e non è stato dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa; (b) inammissibili in cassazione i rilievi che si limitano a contestare valutazioni di merito e la motivazione dei giudici di merito, salvo i casi di assenza o mera apparenza della motivazione; sotto tale profilo la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello si sia adeguatamente confrontata con le deduzioni difensive in ordine alla pericolosità, sproporzione tra redditi e tenore di vita e riconducibilità dei beni, per cui i ricorsi dei Curto sono respinti; (c) analogamente infondati i profili di tardività e mancata considerazione sollevati da Berti e Ferrara nella parte che riproduce le doglianze dei Curto; (d) invece fondati i motivi proposti da Picchieri, da Berti e da Ferrara attinenti all'assoluta carenza di motivazione della Corte d'appello rispetto ai gravami proposti dai terzi interessati: la Corte d'appello non ha valutato né motivato in ordine alle specifiche doglianze dei terzi, determinando violazione di legge. Conseguentemente la Cassazione annulla il decreto impugnato nei confronti di Picchieri Elena, Berti Emanuele e Ferrara Donato e rinvia alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo giudizio; il resto del decreto è confermato e i ricorsi principali dei fratelli Curto sono respinti.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 149/2020 (e art. 23-bis richiamato dalla giurisprudenza)
La tardiva notifica/deposito delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente la nullità del provvedimento: occorre dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa. La Corte può altresì non tener conto di memorie depositate oltre il termine, equivalendo esse a memorie mancanti.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dalla ricorrente Picchieri in relazione alle forme e alla motivazione dell'impugnazione: la mancata trattazione specifica dei motivi proposti dal terzo da parte della Corte d'appello integra vizio di motivazione quando la mancata considerazione riguarda questioni potenzialmente decisive.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
In cassazione, i vizi deducibili contro i provvedimenti di misure di prevenzione sono vincolati alla violazione di legge; non sono sindacabili questioni di fatto o valutazioni logico-probatorie salvo che si tratti di motivazione assente o meramente apparente.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente in relazione alla nozione di motivazione infrastrutturale: l'assenza o mera apparenza della motivazione integra una violazione di legge e legittima il sindacato di legittimità, mentre vizi di logica o valutazione non lo consentono.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Condizione di ammissibilità dell'impugnazione: l'interesse dell'impugnante deve essere attuale e concreto, ossia il gravame deve essere idoneo a rimuovere un pregiudizio effettivo; rilevata la mancanza di interesse in capo ai Curto rispetto ad un bene formalmente intestato a terzi.
Massime di principio
- La tardività del deposito delle conclusioni del pubblico ministero non determina automaticamente nullità: chi invoca la nullità deve dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa (es. necessità di approfondimenti complessi o impossibilità di replica effettiva).
- In sede di cassazione avverso misure di prevenzione è precluso il sindacato sulle valutazioni di merito e sulla logica probatoria, salvo che ricorra una vera e propria assenza o mera apparenza della motivazione che riguardi elementi potenzialmente decisivi.
- Se la Corte d'appello non affronta o non motiva specificamente le censure sollevate da terzi intestatari di beni, si configura una violazione di legge che giustifica l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Per la confisca di beni intestati a terzi è determinante dimostrare la consapevolezza dell'amministratore/terzo circa la provenienza illecita delle somme; la mera intestazione fittizia richiede adeguata motivazione per essere superata.
- La mancanza di interesse concreto dell'impugnante rispetto a un bene (art. 568 c.p.p.) può rendere inammissibile o irrilevante la relativa doglianza: l'appello deve mirare a rimuovere un pregiudizio attuale.
- Nelle impugnazioni è strategico specificare e documentare il concreto pregiudizio subito (es. effetti sul contraddittorio, elementi nuovi da valutare) e, se si contesta la motivazione, indicare quale elemento omesso sarebbe stato potenzialmente decisivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →