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Sentenza

Sentenza n. 11230/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l’ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine alla domanda di visto di ingresso in Italia per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 31, comma 8, DPR n. 394/1999, a seguito di concessione di nulla osta Prot N P-TR/L/Q/2024/100451 del 23.05.2024 da parte del SUI di Terni ; NONCHE' ACCERTAMENTO dell'obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere sulla istanza di rilascio del visto proposta dal ricorrente a mezzo pec in data 30.6.2025 per il tramite della delegata Avv. Claudia Marini; e per la CONDANNA della stessa Amministrazione intimata a provvedere in ordine alla menzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine stabilito;

Giustizia amministrativa202514206

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato, nonostante il rilascio del nulla osta al lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento e di formalizzazione della domanda di visto per lavoro subordinato, presentata dopo il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l'immigrazione di Terni. Ha chiesto inoltre l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. L'amministrazione ha sostenuto che il nulla osta fosse sospeso ai sensi del d.l. 145/2024, in attesa degli adempimenti delle amministrazioni coinvolte.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione ex art. 117 c.p.a.: l'esistenza di un obbligo di provvedere e il superamento del termine ragionevole per la conclusione del procedimento. In particolare, il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta nel 2024 e aveva chiesto la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la domanda di visto. La sospensione del nulla osta prevista dal d.l. 145/2024 non poteva, per il tempo ormai trascorso, protrarsi indefinitamente; l'amministrazione competente doveva definire la situazione, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, anche alla luce della comunicazione dello Sportello unico per l'immigrazione del 25 settembre 2025. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e a concludere il procedimento nei sessanta giorni successivi. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, richiesta per l'eventuale ulteriore inerzia. Le spese sono state integralmente compensate per il rilevante carico di richieste gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell'iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudice ha verificato l'obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine di conclusione del procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato nel contesto dell'azione di accertamento dell'obbligo di provvedere, secondo la disciplina del silenzio della pubblica amministrazione.

  • art. 31, comma 8, d.P.R. 394/1999

    Indicato quale base normativa della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato collegata al nulla osta ottenuto dal ricorrente.

  • d.l. 145/2024

    La sospensione del nulla osta prevista dalla normativa non può protrarsi indefinitamente; decorso un tempo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la situazione.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando risulti sia l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sia il superamento del termine previsto o comunque di un termine ragionevole per la conclusione del procedimento.
  • La sospensione di un procedimento o degli effetti di un nulla osta prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente; decorso un periodo ragionevole, l'amministrazione competente deve definire la sospensione e consentire la prosecuzione o la conclusione del procedimento.
  • Nel procedimento per il rilascio di un visto di ingresso collegato a un nulla osta al lavoro, l'amministrazione diplomatica non può mantenere un'inerzia indefinita sulla richiesta di convocazione e formalizzazione della domanda, ma deve procedere entro termini giudizialmente stabiliti e concludere il procedimento.
  • L'accoglimento dell'azione avverso il silenzio può comportare la condanna dell'amministrazione a convocare l'interessato entro un termine e a concludere il procedimento entro un ulteriore termine, senza imporre necessariamente il rilascio del visto.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioGiurisdizione e riparto
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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