Sentenza del 19/09/2016 n. 4758 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA all'importazione - IVA comunitaria - Identità - Sussiste - Doppia imposizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato il principio per cui l'IVA all'importazione e l'IVA intracomunitaria sono la stessa imposta, sebbene soggette a discipline procedurali e sanzionatorie diverse. Di conseguenza, l'IVA all'importazione non può essere nuovamente pretesa quando l'IVA intracomunitaria sia già stata regolarmente assolta, poiché si verificherebbe una doppia imposizione. Il testo non indica il dispositivo concreto né l'esito formale del ricorso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'IVA all'importazione nonostante l'IVA fosse già stata assolta nell'ambito di un'operazione intracomunitaria. La questione centrale è stabilire se l'IVA all'importazione e l'IVA intracomunitaria costituiscano imposte diverse oppure la stessa imposta applicata secondo modalità, termini e sanzioni differenti. La sentenza richiama la giurisprudenza unionale secondo cui, in presenza dell'assolvimento dell'IVA intracomunitaria, la richiesta dell'IVA all'importazione determina una duplicazione del prelievo.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 19749/2014
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui l'IVA all'importazione e l'IVA intracomunitaria rappresentano la stessa imposta e non possono essere riscosse entrambe per la medesima operazione.
Sentenza CGUE Sosnowska, causa C-25/07
La disciplina dell'IVA deve rispettare il principio di neutralità fiscale e non può comportare una duplicazione dell'imposta relativa alla medesima operazione.
Sentenza CGUE EMS-Bulgaria Transport
L'IVA all'importazione e l'IVA dovuta per un acquisto intracomunitario sono riconducibili alla stessa imposta; pertanto, ove l'imposta sia già stata assolta in ambito intracomunitario, una successiva imposizione all'importazione è incompatibile con il divieto di doppia imposizione.
Massime di principio
- Quando la stessa operazione è già stata assoggettata e l'IVA è stata assolta secondo il regime intracomunitario, l'Amministrazione non può richiedere nuovamente l'IVA all'importazione.
- La diversa modalità di riscossione o di applicazione dell'imposta non trasforma l'IVA all'importazione e l'IVA intracomunitaria in tributi distinti.
- In caso di contestazione, è essenziale dimostrare l'identità dell'operazione e l'effettivo assolvimento dell'IVA intracomunitaria mediante fatture, registrazioni contabili, dichiarazioni e documentazione doganale.
- Restano possibili sanzioni per irregolarità formali o procedurali, ma tali irregolarità non giustificano, di per sé, la duplicazione dell'imposta.
- Il principio opera per evitare la doppia imposizione della medesima operazione, ma non esclude la debenza dell'IVA qualora l'imposta intracomunitaria non sia stata effettivamente assolta o riguardi un'operazione diversa.
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