Cassazione Penale, Ordinanza n. 15191/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello ha confermato la condanna di primo grado per detenzione di cocaina in quantitativo ritenuto compatibile con la cessione al minuto, qualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione, contestando in particolare il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate. Ha richiamato la motivazione della Corte territoriale, che aveva escluso la particolare tenuità del fatto valorizzando le modalità di detenzione dello stupefacente, la suddivisione della cocaina in involucri, il numero di dosi ricavabili (106) e l'inserimento dell'imputata nel mercato al minuto delle sostanze stupefacenti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacente in fatto di lieve entità, nel caso concreto riferita alla cocaina detenuta e suddivisa in dosi.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto può essere negata quando le modalità della condotta, la quantità/dosabilità della sostanza e il contesto di inserimento nel mercato dello spaccio escludano la minima offensività.
art. 616 c.p.p.
alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sent. Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi concreti della condotta che denotano una offensività non minima, come la suddivisione della sostanza in involucri, il numero elevato di dosi ricavabili e l'inserimento dell'agente nel mercato di spaccio.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare il mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. senza confrontarsi con la motivazione specifica della sentenza impugnata è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende consegue automaticamente, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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