Sentenza n. 573/2026 - Torino, Sezione 3
per ordinare previa nomina di un commissario ad acta, e, ove ritenuto opportuno e non sussistano ragioni ostative, fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ex art. 114, n. 4, lett. e), al Ministero dell'Istruzione e del Merito, entro il termine congruo che piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, di dare esatta ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ivrea - sezione Lavoro n. 141/25 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 1261/2024, pubblicata in data 28/03/2025, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 28/03/2025, passata in giudicato, provvedendo “ad erogare in favore del ricorrente il suddetto bonus nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015”, per l'anno scolastico 2023/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al pagamento del bonus della carta docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, n. 141/2025, passata in giudicato, con la quale era stato ordinato al Ministero di erogare il bonus della carta docente nella misura di 500 euro per l'annualità interessata, oltre interessi legali e l'eventuale differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015. Il titolo era stato notificato al Ministero mediante PEC in copia attestata conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato. Il TAR ha inoltre rilevato che, alla data del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso perché sussistevano sia i presupposti processuali sia l'inottemperanza al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Ivrea e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o, se anteriore, dalla notificazione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per effettuare il pagamento e compiere gli atti necessari. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute: essa decorre dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione e cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in caso di perdurante inerzia, con l'efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
art. 114, comma 4, lett. e)
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, anche d'ufficio o su domanda, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione è stato considerato presupposto processuale per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La notificazione della sentenza civile in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione soccombente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È richiamato quale disposizione che disciplina le modalità di erogazione del bonus della carta docente riconosciuto dal giudicato civile.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato contro una pubblica amministrazione, la produzione del titolo in copia attestata conforme e la sua notificazione all'amministrazione soccombente, unitamente al decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche, consentono di ordinare l'esecuzione coattiva del giudicato quando l'inottemperanza non sia contestata.
- Quando l'amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute dal giudicato; il suo decorso può essere fissato dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessare con l'adempimento spontaneo oppure con l'efficacia della nomina del commissario ad acta.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può essere considerato compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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