Ordinanza n. 1131/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 01863/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare contro il provvedimento comunale incidente sulla prosecuzione dell’attività di vicinato alimentare
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. L’appellante ha chiesto il rinvio della trattazione cautelare, in relazione alla pendenza di istanze rivolte al Comune e al mutamento della situazione. Il pregiudizio prospettato era collegato alla chiusura dell’attività di vicinato alimentare. Dal testo non risultano specificamente indicati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento comunale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza preliminare di rinvio, rilevando che il procedimento cautelare non poteva essere ulteriormente procrastinato. Ha tuttavia considerato che, nelle more, la situazione era mutata: il Comune non aveva ancora eseguito il provvedimento impugnato, aveva aderito a richieste di rinvio e risultavano pendenti istanze dell’appellante ancora oggetto di valutazione. Le questioni giuridiche sostanziali sono state ritenute da affrontare nel giudizio di merito, anche alla luce della situazione sopravvenuta. Ritenendo tutelabile l’interesse dell’appellante mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato l’ordinanza cautelare del TAR, accogliendo l’istanza cautelare esclusivamente ai fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sul merito della controversia. Gli atti sono stati trasmessi al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; il Consiglio di Stato ha esaminato l’appello proposto contro il rigetto della domanda cautelare di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito; la misura è stata concessa esclusivamente a tale fine, senza anticipare la decisione sulle questioni sostanziali.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d’appello, quando la situazione di fatto sia mutata e il provvedimento amministrativo non sia stato ancora eseguito, le questioni sostanziali possono essere riservate al giudizio di merito, purché l’interesse cautelare sia adeguatamente tutelato mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
- L’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza dei motivi di ricorso, ma assicura una trattazione accelerata del merito dinanzi al TAR.
- In un procedimento cautelare non può essere ulteriormente disposto un mero rinvio quando la natura cautelare del giudizio e l’eccezionalità dei rinvii impongano di definire la fase mediante una misura idonea a garantire la sollecita decisione del merito.
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