Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 718/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento - della nota recante comunicazione di inammissibilità all'istanza di accesso all'agevolazione della Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività - Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese pratica -OMISSIS- del 16.6.2025, avente ad oggetto: “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Titolo II - Capo 6 - “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” ‐ Atto Dirigenziale n. 280 del 18.02.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”. Soggetto proponente: -OMISSIS- S.R.L. - pratica -OMISSIS-. Comunicazione di inammissibilità istanza di accesso”; - della comunicazione di inammissibilità e rigetto dell'istanza di riesame inoltrata alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Competitività - Servizio Incentivi alle PMI e Grandi Imprese pratica -OMISSIS- del 19.6.2025 avente ad oggetto: “Aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero” ‐ Atto Dirigenziale n. 280 del 18.02.2015 “Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014”. Soggetto proponente: -OMISSIS- S.R.L. - pratica -OMISSIS-. Comunicazione di inammissibilità istanza di accesso”; - di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi, ivi compresi l'Avviso ed il preavviso di rigetto avente ad oggetto: “Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014 (in attuazione del Regolamento (CE) 651/2014 del 17.06.2014) - Titolo II - Capo 6 “aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero”. Soggetto proponente -OMISSIS- & C. S.r.l. - (cod. pratica -OMISSIS-)” del 15.4.2025 e tutte le note istruttorie della Puglia sviluppo SpA, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelle contenute rispettivamente nella comunicazione di inammissibilità trasmesse alla Regione con note PEC del 16 e 19.6.2025, sebbene ignote; nonché per la condanna al risarcimento del danno subito dalla società ricorrente da attuarsi in forma specifica mediante accertamento del diritto all'accoglimento della domanda ed all'erogazione dell'agevolazione nella misura richiesta ovvero, gradatamente, per equivalente monetario corrispondente all'importo della proposta da finanziare.

Giustizia amministrativa202501138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di inammissibilità della domanda di agevolazione e successiva conferma in sede di riesame, relative all’acquisto di una pala meccanica targata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione regionale del 16 giugno 2025, con cui era stata dichiarata inammissibile la domanda presentata nell’ambito del programma regionale di aiuti agli investimenti delle PMI nel settore turistico-alberghiero, nonché la comunicazione del 19 giugno 2025 di rigetto dell’istanza di riesame e gli atti presupposti, compreso l’avviso e il preavviso di rigetto. L’investimento riguardava l’acquisto di una pala meccanica su ruote, nuova di fabbrica, destinata alla movimentazione delle imbarcazioni presso la struttura in cui l’impresa svolge servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua. L’amministrazione aveva ritenuto il bene non ammissibile perché immatricolato come macchina operatrice e quindi munito di targa, ritenendo che l’art. 4, comma 3, dell’avviso consentisse l’ammissione dei mezzi mobili targati soltanto per veicoli destinati al trasporto di persone, fino a nove posti, utilizzati come navetta al servizio esclusivo degli ospiti delle strutture ricettive. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 3, dell’avviso, dell’art. 36 del regolamento regionale e del regolamento europeo richiamato; violazione dei principi di legalità, tipicità delle cause di esclusione, ragionevolezza e buon andamento; eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, motivazione insufficiente e sviamento; illegittimità derivata dell’avviso e dei provvedimenti successivi; violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e del principio di collaborazione e buona fede, anche perché l’amministrazione non avrebbe considerato la disponibilità dell’impresa a rimuovere l’immatricolazione del mezzo. È stata inoltre chiesta la reintegrazione in forma specifica mediante riconoscimento dell’agevolazione o, in subordine, il risarcimento per equivalente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la comunicazione di inammissibilità del 16 giugno 2025. I motivi sono stati esaminati congiuntamente perché riferiti all’interpretazione dell’art. 4, comma 3, dell’avviso. Il Collegio ha rilevato che la pala meccanica, pur essendo targata in quanto immatricolata come macchina operatrice, non è per ciò solo qualificabile come mezzo di trasporto e conserva le proprie caratteristiche funzionali. Il bene risultava strumentale alla movimentazione delle imbarcazioni e strettamente funzionale all’attività dell’impresa, individuata dal codice ATECO relativo ai servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua. La prima parte dell’art. 4, comma 3, ammetteva i mezzi mobili targati quando strettamente funzionali e pertinenti all’attività d’impresa e utilizzati esclusivamente per essa. La successiva previsione relativa ai veicoli per il trasporto di persone, impiegati come navetta per gli ospiti delle strutture ricettive, è stata ritenuta ambigua sia per la sua collocazione testuale sia perché riferita espressamente alle strutture ricettive, senza ragione evidente per estenderla a settori turistici diversi. Il TAR ha quindi privilegiato l’interpretazione favorevole all’ammissione, in applicazione del favor partecipationis, ritenendo illegittima l’esclusione fondata sull’interpretazione più restrittiva della clausola. La domanda risarcitoria è stata dichiarata improcedibile per l’accoglimento assorbente della domanda demolitoria. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, dell'Avviso regionale

    con riferimento ai mezzi mobili targati, sono ammissibili solo se strettamente funzionali e pertinenti rispetto all’attività ammissibile svolta dall’impresa e devono essere utilizzati in via esclusiva per l’esercizio dell’attività di impresa

    La disposizione è stata interpretata nel senso che la targa non determina di per sé l’inammissibilità del bene; occorre verificare la sua funzionalità e pertinenza rispetto all’attività dell’impresa e il suo uso esclusivo per tale attività.

  • art. 36, comma 1, lett. c), del Regolamento regionale n. 17/2014

    acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni

    La previsione costituisce il quadro regolamentare per l’ammissibilità dei macchinari e dei mezzi mobili strettamente necessari al ciclo produttivo, cui l’avviso deve conformarsi.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto ha consentito all’impresa di conoscere il motivo ostativo fondato sull’interpretazione dell’avviso relativa alla targa del mezzo.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente con riferimento alla mancata considerazione della disponibilità a rimuovere l’immatricolazione, ma il TAR ha deciso la controversia sulla diversa e assorbente questione interpretativa dell’avviso.

  • art. 1 l. 241/1990

    È stato richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’attività amministrativa, senza costituire la ragione principale della decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato richiamato in relazione all’obbligo di motivazione, ma l’annullamento è stato fondato principalmente sull’erronea interpretazione della clausola dell’avviso.

  • art. 36 Regolamento (CE) n. 651/2014

    È stato richiamato quale disciplina europea posta a fondamento del regolamento regionale sugli aiuti, nell’ambito della quale l’avviso doveva essere interpretato.

Massime di principio

  • Quando una clausola di un avviso pubblico sull’ammissibilità delle spese prevede, in via generale, l’ammissione dei mezzi mobili targati purché strettamente funzionali e pertinenti all’attività dell’impresa e utilizzati esclusivamente per essa, la mera presenza della targa non è sufficiente a escludere il bene dal finanziamento.
  • L’immatricolazione e la conseguente apposizione della targa non modificano le caratteristiche funzionali di una macchina operatrice né la trasformano, per ciò solo, in un mezzo destinato al trasporto di persone o di cose.
  • Una limitazione riferita espressamente ai veicoli destinati al trasporto di persone, utilizzati come navetta al servizio degli ospiti di strutture ricettive, non può essere automaticamente estesa ad attività appartenenti a diversi settori del comparto turistico quando la clausola dell’avviso non rende chiara tale estensione.
  • In presenza di una clausola della lex specialis ambigua o perplessa, deve essere preferita l’interpretazione ragionevole e favorevole all’ammissione dell’operatore, coerente con il favor partecipationis, anziché quella che introduce un’esclusione non chiaramente desumibile dal testo.
  • L’amministrazione non può fondare l’inammissibilità di una domanda di agevolazione su una lettura restrittiva della lex specialis quando il bene è concretamente funzionale e pertinente all’attività ammessa e la clausola limitativa è testualmente riferita a una diversa tipologia di attività.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIncentivi alle impresePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PA

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.