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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32762/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma che convalidava il decreto del Questore (D.A.SPO.) del 22.3.2022. Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione del diritto di difesa perché la convalida è stata disposta il 25.3.2022, lo stesso giorno in cui il PM ha chiesto la convalida, cioè prima del decorso del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto (notificato il 24.3.2022), senza tener conto della memoria difensiva depositata; (ii) omissione del controllo di legalità sulla ragionevolezza, esigibilità e necessità della misura, con silenzio dell'ordinanza circa la gravità indiziaria, la congruità della durata e le ragioni di necessità/urgenza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il primo motivo: la convalida è viziata per aver violato il termine dilatorio di 48 ore necessario per garantire il "contraddittorio cartolare" e il diritto di difesa. Per tale motivo ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato cessata l'efficacia del provvedimento del Questore del 22.3.2022 limitatamente all'obbligo di presentazione (parte della misura attinente alla libertà personale). La restante parte della misura interdittiva (divieto di accesso agli impianti) resta rimessa alla competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, legge n. 401 del 1989

    La norma disciplina misure interdittive di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; la Corte interpreta tale previsione nel senso che le interdizioni (es. divieto di accesso agli impianti) sono atipiche misure di competenza esclusiva dell'autorità di pubblica sicurezza, mentre l'obbligo di presentazione, incidendo sulla libertà personale, richiede convalida giudiziaria e quindi tutela del termine dilatorio.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti)

    Secondo l'orientamento richiamato, il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del decreto impositivo è dilatorio e funzionale all'esercizio del diritto di difesa; la convalida disposta prima del decorso di tale termine viola la legge e determina nullità del provvedimento.

  • Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016

    Richiamata per confermare la distinzione tra misure interdittive di competenza della pubblica sicurezza e l'obbligo di presentazione la cui convalida rientra nella verifica giudiziaria quando incide sulla libertà personale.

Massime di principio

  • Il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del D.A.SPO. è dilatorio: il giudice non può convalidare l'obbligo di presentazione prima del suo decorso se ciò impedisce il contraddittorio cartolare e il diritto di difesa; la violazione è causa di nullità.
  • Quando una misura amministrativa contiene diverse prescrizioni, va distinta la parte che incide sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione) — soggetta a convalida giudiziaria e alla tutela del termine di 48 ore — dalla parte interdittiva (es. divieto di accesso agli impianti) di competenza della Autorità di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 6 l. 401/1989.
  • Il giudice che convalida deve motivare anche sulla sussistenza di un quadro di gravità indiziaria, sulla necessità e proporzionalità della durata della misura e sulla ragionevolezza/esigibilità degli obblighi imposti; il mancato esame di tali profili può costituire motivo di impugnazione.
  • In presenza di nullità per violazione del termine di 48 ore, la Corte può annullare l'atto senza rinvio e disporre la cessazione dell'efficacia delle sole misure che incidono sulla libertà personale; le misure interdittive restano disciplinate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.
  • Per difensori e destinatari: è essenziale depositare tempestivamente memorie e deduzioni e segnalare l'inosservanza del termine di 48 ore se il giudice procede alla convalida prima del suo decorso.

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