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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2582/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere, deducendo errata applicazione di legge e vizi di motivazione. Hanno contestato che il Tribunale non ha valutato il tempo trascorso dal fatto e il risarcimento del danno, che la fuga sarebbe stata di breve entità e su strade rurali, che l'allarme sociale sarebbe minimo per problemi di salute dei ricorrenti e che la violazione dell'autorizzazione a recarsi a una visita sanitaria sarebbe giustificata dalle condizioni psichiche di Vinotti. Hanno depositato documentazione medica e affermano di aver ammesso gli addebiti in interrogatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione dei fatti e delle circostanze di merito, materia non sindacabile in cassazione salvo violazione di norme o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza della pericolosità degli indagati (fatto di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, precedenti penali e reiterate violazioni), osservando che Vinotti non era in casa già prima dell'orario autorizzato e che i precedenti confermano indifferenza alle misure cautelari. La documentazione medica non è stata dettagliatamente collegata agli elementi di fatto tali da mutare la valutazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    La mancanza di gravi indizi è sindacabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme o nella manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Individua le esigenze cautelari che giustificano misure personali (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento delle prove etc.), la cui sussistenza è stata ritenuta dal Tribunale in presenza di resistenza violenta e precedenti.

  • Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012 (giurisprudenza della Cassazione)

    Principio di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è inammissibile quando le censure sono dirette a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle circostanze di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili; applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Attribuisce alla cancelleria gli adempimenti amministrativi conseguenti alla pronuncia, qui richiamato per l'esecuzione formale della decisione.

  • Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro misure cautelari non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei fatti: va indicata una violazione di legge o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
  • Precedenti penali, reiterazione di violazioni e condotte di resistenza a pubblici ufficiali costituiscono argomenti solidi per ritenere sussistenti esigenze cautelari.
  • Documentazione medica può rilevare solo se collegata esplicitamente e in modo concreto alla valutazione del rischio o della prova: deposizioni generiche senza spiegazione del nesso non sono decisivi.
  • Argomentazioni basate su ridotta distanza di fuga o contesto rurale possono essere accolte solo se il giudice di merito ne ha tenuto conto e se ciò incide sulla valutazione complessiva delle esigenze cautelari; altrimenti la Cassazione non riesamina i fatti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie; pertanto è importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica e la rilevanza delle censure prospettate.

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