Cassazione Penale, Sentenza n. 2582/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale di Torino che ha sostituito gli arresti domiciliari con la custodia in carcere, deducendo errata applicazione di legge e vizi di motivazione. Hanno contestato che il Tribunale non ha valutato il tempo trascorso dal fatto e il risarcimento del danno, che la fuga sarebbe stata di breve entità e su strade rurali, che l'allarme sociale sarebbe minimo per problemi di salute dei ricorrenti e che la violazione dell'autorizzazione a recarsi a una visita sanitaria sarebbe giustificata dalle condizioni psichiche di Vinotti. Hanno depositato documentazione medica e affermano di aver ammesso gli addebiti in interrogatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la censura mirasse a una rivalutazione dei fatti e delle circostanze di merito, materia non sindacabile in cassazione salvo violazione di norme o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale aveva motivato adeguatamente la sussistenza della pericolosità degli indagati (fatto di furto in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale, precedenti penali e reiterate violazioni), osservando che Vinotti non era in casa già prima dell'orario autorizzato e che i precedenti confermano indifferenza alle misure cautelari. La documentazione medica non è stata dettagliatamente collegata agli elementi di fatto tali da mutare la valutazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; disposti gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
La mancanza di gravi indizi è sindacabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme o nella manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è ammessa una semplice rivalutazione dei fatti.
art. 274 cod. proc. pen.
Individua le esigenze cautelari che giustificano misure personali (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento delle prove etc.), la cui sussistenza è stata ritenuta dal Tribunale in presenza di resistenza violenta e precedenti.
Sez. V, n. 46124 dell'8.10.2008; Sez. VI, n. 11194 dell'8.3.2012 (giurisprudenza della Cassazione)
Principio di legittimità secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è inammissibile quando le censure sono dirette a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle circostanze di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze per ricorsi inammissibili; applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
Attribuisce alla cancelleria gli adempimenti amministrativi conseguenti alla pronuncia, qui richiamato per l'esecuzione formale della decisione.
Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare l'assenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari non può limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei fatti: va indicata una violazione di legge o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
- Precedenti penali, reiterazione di violazioni e condotte di resistenza a pubblici ufficiali costituiscono argomenti solidi per ritenere sussistenti esigenze cautelari.
- Documentazione medica può rilevare solo se collegata esplicitamente e in modo concreto alla valutazione del rischio o della prova: deposizioni generiche senza spiegazione del nesso non sono decisivi.
- Argomentazioni basate su ridotta distanza di fuga o contesto rurale possono essere accolte solo se il giudice di merito ne ha tenuto conto e se ciò incide sulla valutazione complessiva delle esigenze cautelari; altrimenti la Cassazione non riesamina i fatti.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie; pertanto è importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica e la rilevanza delle censure prospettate.
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