Ordinanza n. 108/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -della Determinazione emessa dal Comando Legione Carabinieri Marche n. -OMISSIS- di prot. del 19.12.2025, notificata il 03.01.2026 , con la quale veniva disposto il” trasferimento- d’autorità- dell’App. Sc. Q.S. in s.p. (a) -OMISSIS- dalla Squadra Radiomobile dell’Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di -OMISSIS-, quale addetto senza alloggio di servizio, alla Stazione di -OMISSIS-, quale addetto senza alloggio di servizio, con movimento di immediata esecuzione”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale, con immediata esecuzione, a una sede distante circa 50 km dalla residenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il trasferimento d'autorità dalla Squadra Radiomobile dell'Aliquota Radiomobile del NORM di una Compagnia dei Carabinieri a una Stazione dei Carabinieri, deducendo, per quanto emerge dall'ordinanza, l'illegittimità del trasferimento e la sussistenza di esigenze economiche, logistiche e familiari ostative alla sua esecuzione. Ha indicato alcune sedi più vicine alla residenza che sarebbero bisognevoli di implementazione per carenza di organico, senza tuttavia fornire un principio di prova dell'effettiva disponibilità di posti liberi e idonei. Ha inoltre prospettato un pregiudizio economico, correlato a una riduzione stipendiale di circa il 25 per cento, e il disagio derivante dalla distanza della nuova sede. L'amministrazione si è opposta evidenziando che la riduzione stipendiale dipendeva dalla mancata percezione di indennità durante assenze per malattia e che al ricorrente era stata riconosciuta l'indennità di trasferimento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che i trasferimenti di militari per incompatibilità ambientale possano essere adottati senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in forza dell'art. 1349, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, che esclude l'applicazione agli ordini militari dei capi I, III e IV della l. 241/1990. Ha affermato che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione delle ragioni di opportunità e che tali trasferimenti non richiedono una particolare motivazione; il sindacato giudiziale è limitato alla verifica dell'effettiva sussistenza dell'incompatibilità e della proporzionalità della misura. Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito un principio di prova circa la disponibilità di posti liberi e idonei in sedi più vicine. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio economico non è risultato sufficientemente dimostrato, poiché la riduzione stipendiale era ricondotta ad assenze per malattia ed era stata riconosciuta l'indennità di trasferimento. La distanza di 50 km, pur fonte di disagio, non è stata ritenuta incompatibile con la vita familiare né, allo stato, punitiva o macroscopicamente irrazionale. Il TAR ha comunque precisato che l'amministrazione potrà valutare successivamente un'assegnazione a una sede più vicina, ove si renda disponibile un posto idoneo, considerato che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha finalità punitive e tenuto conto delle esigenze logistiche e familiari. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e il relativo esame da parte del giudice amministrativo.
art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010
Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i principi, la partecipazione e la semplificazione del procedimento amministrativo.
Consente di adottare i trasferimenti militari per incompatibilità ambientale senza previa comunicazione di avvio del procedimento.
l. 241/1990, capi I, III e IV
Le disposizioni sui principi, sulla partecipazione e sulla semplificazione del procedimento amministrativo non si applicano agli ordini militari nei limiti indicati dall'art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010.
art. 1 l. 86/2001
Prevede l'indennità di trasferimento riconosciuta al ricorrente, rilevante nella valutazione del pregiudizio economico cautelare.
Massime di principio
- I trasferimenti d'autorità dei militari disposti per incompatibilità ambientale possono essere adottati senza previa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto agli ordini militari non si applicano le disposizioni dei capi I, III e IV della l. 241/1990, ai sensi dell'art. 1349, comma 3, d.lgs. 66/2010.
- La decisione di trasferire un militare per incompatibilità ambientale rientra in un'ampia discrezionalità amministrativa e non richiede una particolare motivazione; il sindacato giurisdizionale si limita alla verifica dell'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità e della proporzionalità della misura adottata.
- La mera indicazione di sedi teoricamente carenti di organico non dimostra la disponibilità di posti liberi e idonei in sedi più vicine: tale circostanza deve essere assistita almeno da un principio di prova ai fini della tutela cautelare.
- Una distanza di circa 50 km dalla residenza del militare, pur comportando disagio, non integra di per sé un pregiudizio cautelare incompatibile con la gestione della vita familiare né dimostra il carattere punitivo o manifestamente irrazionale del trasferimento.
- Il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha finalità punitive; l'amministrazione può riesaminare l'assegnazione e valutare una sede più vicina quando divenga disponibile un posto idoneo, tenendo conto delle esigenze logistiche e familiari del militare.
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