Sentenza n. 401/2026 - Pescara, Sezione 1
per l''annullamento della delibera di giunta regionale del 17 aprile 2025, n. 229 nonché, per quanto occorrer possa - della determina regionale del 27 marzo 2025, prot. n. 6271 e relativi rapporti di prova; - del verbale di sopralluogo del 21 novembre 2024 da valere quale comunicazione formale per il nulla-osta alla sicurezza dell’esercizio ai sensi della l.r. n. 1/2011, art. 64, comma 4, lett. c) relative al territorio comunale di Pescara; nonché - della determina dirigenziale del servizio trasporto pubblico, dipartimento infrastrutture e trasposti della Regione Abruzzo "per l''immissione in servizio, nelle more della attivazione del servizio mediante filobus, degli autobus elettrici in numero congruo a garantire la regolarità del servizio", quale atto non noto e non allegato alla delibera impugnata; - dei provvedimenti dirigenziali del servizio trasporto pubblico, dipartimento infrastrutture e trasposti della Regione Abruzzo "necessari alla gestione" del servizio mediante autobus elettrici, quale atto non noto e non allegato alla delibera impugnata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta regionale che autorizzava il passaggio di autobus elettrici sul tracciato filoviario nelle more dell'attivazione del servizio mediante filobus, unitamente agli atti presupposti e consequenziali
Esito
La controversia
Il comitato ricorrente ha impugnato la delibera regionale del 17 aprile 2025, n. 229, nonché gli atti presupposti relativi alla sicurezza dell'esercizio e gli atti dirigenziali concernenti l'immissione in servizio e la gestione di autobus elettrici sul tracciato filoviario nel territorio comunale di Pescara. Nel corso del giudizio ha chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo la sopravvenuta cessazione degli effetti della disposizione che autorizzava il transito degli autobus elettrici nelle more della messa in esercizio dei filobus. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità originariamente dedotti, ma richiama, ai fini della soccombenza virtuale, le ragioni espresse nell'ordinanza cautelare n. 125 del 2025 in ordine al fumus boni iuris, non riformate in appello.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto della sopravvenuta cessazione degli effetti dell'autorizzazione al passaggio degli autobus elettrici sul tracciato filoviario. Quanto alle spese, ha rilevato l'assenza di accordo tra le parti e ha disposto una compensazione parziale in ragione della definizione in rito. Per la parte residua ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico solidale delle amministrazioni resistenti, in considerazione del fumus boni iuris già riconosciuto nell'ordinanza cautelare n. 125 del 2025 e non riformato in appello. Le spese sono state liquidate complessivamente in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
l.r. Abruzzo n. 1/2011, art. 64, comma 4, lett. c)
La disposizione è richiamata in relazione al nulla-osta alla sicurezza dell'esercizio; il testo della sentenza non espone un'interpretazione specifica della norma.
Massime di principio
- La cessazione degli effetti dell'atto impugnato, quando elimina l'utilità concreta della decisione richiesta, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere regolate mediante compensazione parziale e, per la parte residua, secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso alla luce degli elementi già esaminati in sede cautelare.
- La valutazione cautelare sul fumus boni iuris, ove non riformata in appello, può essere utilizzata dal giudice ai fini della soccombenza virtuale nella regolazione delle spese del giudizio definito per cessazione della materia del contendere.
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