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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2746/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Bari che aveva annullato l'ordinanza del GIP (9.12.2020) con cui era stata applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dai pubblici uffici o servizi per tre mesi nei confronti di Forte Claudio (direttore area tecnica A.O.U.C. Policlinico di Bari), indiziato dei reati indicati agli artt. 110, 328 e 586 c.p. Il ricorso denunciava violazioni di legge e carenze/illogicità di motivazione in relazione a più disposizioni (tra cui artt. 309, 310, 328, 273, 586 c.p. e artt. 40, 41 c.p.), nonché travisamento del fatto e delle prove.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore per carenza di interesse, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., perché la misura interdittiva contestata (sospensione dai pubblici uffici o servizi per tre mesi) era ormai scaduta "medio tempore" e aveva cessato di avere efficacia ai sensi dell'art. 308, co. 2, c.p.p. Per tale ragione la Cassazione non è entrata nel merito delle censure relative alla fondatezza delle contestazioni penali: l'impugnazione è inammissibile quando non sussiste un interesse concreto, attuale e idoneo a essere soddisfatto dal gravame. La Corte ha inoltre richiamato l'evoluzione normativa e costituzionale (in particolare l'intervento della L. 20/02/2006, n. 46 e la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 121/2009) che hanno definitivamente reso irrilevante, ai fini della sussistenza dell'interesse all'impugnazione, la sola perdita di efficacia della misura interdittiva. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.

    Principio di inammissibilità dell'impugnazione quando manca interesse. La corte lo applica per dichiarare il ricorso del P.M. inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 308, co. 2, c.p.p.

    Prevede che le misure interdittive perdono efficacia quando è decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza; la Corte lo usa per affermare che la misura di sospensione di tre mesi si era estinta e quindi il ricorso non poteva produrre alcun vantaggio.

  • art. 405, co. 1-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini

    Norma introdotta dalla L. 20/02/2006, n. 46 che, salvo modifiche, avrebbe attribuito rilievo all'esito favorevole in Cassazione; la Corte ricorda però che tale comma è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, ragion per cui non opera più come eccezione al principio della carenza di interesse.

  • Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 3 (modifica art. 405 c.p.p.)

    Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 405 c.p.p.; citata per ricostruire la precedente posizione normativa che però è stata superata dalla decisione della Consulta.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 121/2009

    Dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 405, co. 1-bis, ha eliminato l'eccezione che poteva preservare l'interesse all'impugnazione anche dopo la scadenza della misura interdittiva; la Corte di legittimità la richiama per confermare l'attuale principio di carenza di interesse.

  • art. 568, comma quarto, c.p.p.

    Richiama la regola generale secondo cui per proporre ricorso il soggetto deve avere un interesse concreto ed attuale che persista fino alla decisione; principio esteso dalla giurisprudenza anche alle impugnazioni cautelari e interdittive.

  • art. 309 e art. 310 c.p.p.

    Norme procedurali relative al riesame (tribunale del riesame); richiamate nel contesto del procedimento che ha visto il tribunale di Bari annullare l'ordinanza del GIP.

  • art. 328 c.p. / art. 586 c.p. / art. 273 c.p.p. / artt. 40 e 41 c.p.

    Norme sostanziali e processuali richiamate nelle censure del pubblico ministero (abuso d'ufficio, fattispecie contestate e disciplina su imputabilità/concorso); la Corte non ha valutato il merito delle relative doglianze perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

Massime di principio

  • Se una misura cautelare interdittiva perde efficacia per decorrenza del termine fissato, l'impugnazione contro quella misura è normalmente inammissibile per carenza di interesse.
  • L'interesse all'impugnazione deve essere concreto, attuale e idoneo a trarne un vantaggio: va valutato fino al momento della decisione; se la posizione dell'impugnante non trae alcun beneficio dall'accoglimento, il ricorso è inammissibile.
  • Il pubblico ministero è soggetto alle stesse regole sull'interesse all'impugnazione: non può mantenere valido un gravame quando la misura impugnata è ormai cessata, salvo eccezioni normative che, nel caso concreto, sono state dichiarate incostituzionali.
  • Prima di proporre ricorso contro una misura cautelare/interdittiva occorre verificare l'effettiva persistenza dell'efficacia della misura e se l'accoglimento del ricorso può realmente determinare un vantaggio pratico per il ricorrente.
  • In caso di estinzione della misura per decorrenza, l'unica strada per ripristinarla è la nuova richiesta al giudice procedente (es. per esigenze probatorie), decisione che rimane a discrezione del giudice del primo grado.

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