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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26265/2025 del 17/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano il decreto della Corte d'Appello di Lecce che aveva rigettato il loro appello avverso il provvedimento del Tribunale di Lecce relativo alla parziale restituzione delle somme prelevate dai conti sociali dopo la revoca del sequestro di prevenzione. Contestano la decisione per violazione degli artt. 35 e 42, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e per motivazione apparente, sostenendo che, in caso di revoca del sequestro di prevenzione, le somme prelevate per il compenso dell'amministratore giudiziario devono essere poste a carico dello Stato (evitando che il privato sostenga il costo di un temporaneo spossessamento illegittimo), fatta salva la diversa ipotesi in cui le somme siano state corrisposte per attività privatistiche svolte dall'amministratore (es.: rapporto privatistico o incarichi di gestione non funzionali alla procedura). I ricorrenti lamentano inoltre che la giurisprudenza citata dai giudici di merito si riferisce a ipotesi diverse (compensi correlati ad incarichi privatistici) e che la Corte non ha valutato concretamente quali attività siano state svolte dall'amministratore giudiziario nel caso concreto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha richiamato la distinzione tra le attività pubblicistiche e privatistiche dell'amministratore giudiziario e il conseguente regime di finanziamento dei compensi: l'onorario per il 'munus publicum' grava sull'Erario, mentre il compenso per la gestione dell'impresa grava sulle spese di gestione dell'ente amministrato. Ha censurato la decisione impugnata per mancata valutazione e motivazione circa la natura delle attività effettivamente svolte dall'amministratore nel caso concreto (se funzionali alla procedura o di mera gestione ordinaria) e per non aver indicato quali attività avrebbero giustificato il pagamento integrale del compenso addebitato alla società. Per tali ragioni ha annullato il provvedimento impugnato e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 35

    Disciplina la nomina del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario con l'indicazione dei compiti dell'amministratore (gestione, conservazione, relazioni e ruolo nelle procedure di verifica dei crediti). La Corte utilizza la norma per evidenziare la doppia natura delle attività svolte dall'amministratore (privatistica e pubblicistica).

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 42, comma 3

    Stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca, le somme per i compensi dell'amministratore giudiziario sono poste a carico dello Stato. La Corte chiarisce che tale disposizione riguarda le spese connesse all'attività pubblicistica dell'amministratore e non automaticamente tutte le somme corrisposte, dovendosi distinguere le somme riferibili alla gestione ordinaria dell'impresa.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 36

    Regola il deposito della relazione particolareggiata sui beni sequestrati; la Corte richiama il contenuto informativo delle relazioni per sottolineare i compiti gestionali e di rappresentanza dell'amministratore.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 58, co. 5-bis e 5-ter

    art. 58, co. 5-bis e 5-ter

    Norme introdotte con modifiche che coinvolgono l'amministratore nella redazione del progetto di stato passivo e nella partecipazione alla verifica dei crediti; utilizzate per evidenziare il ruolo attivo e pubblico dell'amministratore nella procedura.

  • D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177, art. 3

    Individua i criteri di determinazione del compenso dell'amministratore giudiziario con meccanismo a scaglioni e distingue i criteri in base alla modalità di gestione (diretta dell'azienda o affitto a terzi). La Corte lo cita per mostrare che la normativa già prevede differenziazioni secondo il tipo di attività dell'amministratore.

  • Legge 17 ottobre 2017, n. 161

    modifiche al d.lgs. n. 159/2011

    Modifica il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nelle procedure di esame delle domande e nello stato passivo; richiamata per motivare l'accresciuto profilo pubblicistico dell'attività dell'amministratore.

  • Cass. Sez.1, n. 14528 del 11/03/2021 (Carboni), Rv. 281184

    Sez.1, n. 14528 del 11/03/2021

    Giurisprudenza che affronta la restituzione dei beni dopo revoca, osservando che la restituzione deve tener conto della consistenza attuale dei beni deducte le spese di gestione diverse dai compensi dell'amministratore giudiziario; citata dalla Corte di Cassazione come confronto, ma distinta per la necessità di analizzare la natura delle spese.

  • Cass. Sez.2, n. 24556 del 21/05/2024 (Brancato), Rv. 286550-02

    Sez.2, n. 24556 del 21/05/2024

    Stabilisce che l'amministratore che è anche amministratore giudiziario ha diritto a due compensi distinti e autonomi: uno per l'attività di gestione (a carico della società) e uno per il 'munus publicum' (a carico dello Stato). La Corte la utilizza come principio guida per distinguere le spese imputabili allo Stato da quelle imputabili alla società.

  • Cass. Sez.5, n. 874 del 20/10/2020 (Mosca), Rv. 280402

    Sez.5, n. 874 del 20/10/2020

    Riconosce la non necessità di restituire le spese sostenute per i compensi dei lavoratori dipendenti dell'impresa in caso di revoca, se tali spese sono necessarie o utili per la conservazione e la gestione del bene; citata per analogia sulla distinzione tra spese di gestione e oneri pubblicistici.

Massime di principio

  • Occorre distinguere sempre tra compiti pubblicistici dell'amministratore giudiziario (attività funzionali alla procedura di prevenzione) e attività privatistiche o ordinarie di gestione dell'impresa: solo le prime trovano copertura a carico dello Stato in caso di revoca.
  • In caso di revoca del sequestro, non è automatica la restituzione o l'addebito: il giudice deve valutare concretamente quali somme siano correlate all'attività pubblicistica e quali alla gestione ordinaria, motivando puntualmente tale ricostruzione.
  • Il compenso percepito dall'amministratore giudiziario può essere frazionato in due voci distinte (compenso per gestione dell'impresa a carico della società; onorario per il munus publicum a carico dello Stato) e il giudice deve accertare, caso per caso, la natura delle prestazioni rese.
  • La documentazione (relazioni dell'amministratore, prove di specifiche attività svolte, incarichi privatistici o contratti) è decisiva per determinare l'imputazione delle spese: senza elementi concreti la decisione rischia di essere annullata per mancata o insufficiente motivazione.
  • Se il giudice di merito omette di valutare e motivare la natura delle attività che hanno giustificato i pagamenti all'amministratore, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio.

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