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Sentenza

Sentenza n. 1741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 915/2025, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e accolto i motivi aggiunti, annullando l'ordinanza sindacale di ripristino della sponda del Fosso del Vallone

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'ordinanza sindacale con cui il Comune di Ancona aveva imposto ai destinatari l'esecuzione delle opere necessarie al ripristino della sponda sinistra del Fosso del Vallone, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque e prevenire rischi per la pubblica incolumità. Il Comune ha appellato la sentenza del TAR deducendo, in via principale, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sostenendo che l'atto incideva direttamente sul regime delle acque pubbliche. Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del motivo di giurisdizione, assumendo che il Comune non avesse impugnato il capo dell'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva affermato la propria giurisdizione. Sono state inoltre esaminate la tardività di una memoria comunale, la rilevanza della mancata deduzione della questione in primo grado e l'efficacia dell'indicazione del TAR quale giudice competente contenuta nell'ordinanza sindacale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando la sentenza del TAR, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando come giudice munito di giurisdizione il Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del motivo sulla giurisdizione, poiché l'appello era rivolto contro la sentenza definitiva, che aveva implicitamente recepito la decisione sulla giurisdizione adottata in sede cautelare. La memoria depositata oltre il termine previsto dall'art. 55, comma 5, c.p.a. è stata dichiarata inammissibile. Il Collegio ha escluso una generale preclusione alla deduzione in appello della questione di giurisdizione non sollevata in primo grado e ha negato che l'indicazione del TAR contenuta nell'ordinanza impugnata potesse valere come confessione stragiudiziale o incidere sul riparto della giurisdizione, trattandosi di materia di ordine pubblico processuale. Nel merito, l'ordinanza riguardava direttamente il ripristino della sponda di un corso d'acqua, opera funzionale ad assicurare il regolare deflusso delle acque pubbliche. Per tale ragione la controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 143 del r.d. n. 1775/1933, in relazione agli artt. 217 e 221 del medesimo testo unico e all'art. 2 del r.d. n. 523/1904. È irrilevante che l'ordinanza sia stata adottata dal sindaco, anziché da un'autorità specificamente preposta alla tutela delle acque, poiché rilevano l'oggetto dell'atto e l'effetto autoritativo prodotto. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi della autorità amministrativa adottati ai sensi degli articoli 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523

    La giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche comprende le controversie relative a provvedimenti che incidono sul regime delle acque pubbliche, comprese le opere sulle sponde funzionali ad assicurare il regolare deflusso.

  • art. 217 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    le opere alle sponde dei pubblici corsi d'acqua che possono alterare o modificare le condizioni delle derivazioni o della restituzione delle acque derivate

    La disposizione ricomprende le opere sulle sponde dei corsi d'acqua pubblici che possono incidere sul regime delle acque.

  • art. 221 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    la facoltà di ordinare la riduzione al primitivo stato

    La previsione riguarda anche i provvedimenti autoritativi di ripristino delle opere incidenti sul regime delle acque pubbliche.

  • art. 2 r.d. 25 luglio 1904, n. 523

    opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche [...] e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde

    La disciplina comprende le opere sulle sponde e ogni intervento che abbia relazione con il buon regime delle acque pubbliche; quando tali opere siano ritenute dannose, l'autorità amministrativa può ordinarne la modificazione, cessazione o distruzione.

  • art. 55, comma 5, c.p.a.

    La memoria depositata dal Comune oltre il termine previsto dalla disposizione è stata dichiarata inammissibile.

Massime di principio

  • Rientrano nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le controversie relative a provvedimenti amministrativi aventi per oggetto opere sulle sponde di corsi d'acqua pubblici quando tali opere siano funzionali ad assicurare il regolare deflusso delle acque e, quindi, incidano sul regime delle acque pubbliche.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di acque pubbliche rilevano l'oggetto del provvedimento e l'effetto autoritativo prodotto, non l'autorità amministrativa che lo ha adottato né la sua appartenenza all'amministrazione specificamente preposta alla tutela delle acque.
  • L'indicazione, contenuta nel provvedimento amministrativo, del giudice davanti al quale proporre impugnazione non incide sul riparto della giurisdizione, che attiene all'ordine pubblico processuale, e non costituisce confessione stragiudiziale dell'amministrazione.
  • La questione di giurisdizione può essere dedotta in appello anche quando non sia stata sollevata in primo grado, salvo specifiche preclusioni previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoAcque e demanio idrico
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimento

Testo integrale

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