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Sentenza

Sentenza n. 332/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 133/2023 in data 4 aprile 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva ordinato l'accredito di € 1.000 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza n. 133/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad attribuirle € 1.000 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, in relazione a contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza nonostante la notificazione della sentenza all'Amministrazione l'11 ottobre 2023 e ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 4 luglio 2024. Ha chiesto anche gli interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito. Il giudice ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Ha respinto la richiesta di interessi legali, perché la sentenza da eseguire non conteneva alcuna statuizione al riguardo e il giudice dell'ottemperanza non può integrare o modificare il precetto del giudice ordinario. Il Collegio ha inoltre rilevato che non era stata proposta la specifica azione di condanna al pagamento delle somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'inutile decorso del termine assegnato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina l'obbligo di conformarsi al giudicato e consente il ricorso per l'ottemperanza; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per ordinare l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del ricorso per l'esecuzione del giudicato; il TAR ha accolto la domanda e impartito all'Amministrazione ordini conformativi, nominando preventivamente un commissario ad acta.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza

    La domanda di interessi successivi al giudicato deve essere proposta come specifica azione di condanna; il giudice dell'ottemperanza non può attribuire tali somme se il titolo esecutivo non le contempla e se tale azione non è stata proposta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il TAR ne ha constatato l'inutile decorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è esperibile contro la mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando sia decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento e l'inottemperanza risulti documentata o non contestata.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve limitarsi a dare attuazione al contenuto precettivo del giudicato e non può integrarlo attribuendo somme o obblighi non riconosciuti nella sentenza da eseguire.
  • La pretesa relativa a rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere formulata mediante la specifica azione di condanna prevista dall'art. 112, comma 3, c.p.a.; la mera richiesta di interessi dalla maturazione del credito al saldo non consente al giudice dell'ottemperanza di ampliare il titolo esecutivo.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato sin dalla sentenza un commissario ad acta, attivabile su richiesta dell'interessato, anche individuandolo in un dirigente o funzionario dell'amministrazione debitrice.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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