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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21705/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002: l'imputato, nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato, avrebbe attestato falsamente di essere privo di redditi omettendo di dichiarare redditi e beni rilevanti (erogazioni e possesso di immobili intestati al coniuge). La difesa ha dedotto errore sul rilevante anno d'imposta sulla base delle istruzioni INPS per la compilazione del modello ISEE 2015 (dichiarare i redditi 2013 e non 2014), ha prospettato la possibile colpa anziché dolo, ha invocato la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per l'assenza di danno effettivo dovuto alla revoca del beneficio e ha censurato la dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito: l'omissione riguardava componenti di reddito rilevanti ai fini del patrocinio, la dichiarazione indicava chiaramente l'ultimo anno d'imposta e la falsa indicazione ha consentito l'accesso al beneficio altrimenti precluso. I giudici hanno escluso che l'errore invocato dalla difesa fosse tale da escludere il dolo e hanno negato la sussistenza dei presupposti per la non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p., valorizzando gravità della condotta, intensità del dolo e personalità dell'imputato (pregressi penali). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 28 marzo 2023.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. n. 115/2002

    La norma punisce le false dichiarazioni o omissioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato quando riguardano condizioni di reddito che determinano l'accesso al beneficio. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie poiché l'omissione ha riguardato componenti di reddito e beni rilevanti e ha consentito il beneficio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    I requisiti della non punibilità per particolare tenuità del fatto sono valutati con riferimento alla gravità della condotta, all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato. La Corte territoriale ha ritenuto tali requisiti non sussistenti nella fattispecie (danno, gravità e recidive valutate negativamente), decisione confermata in Cassazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato la necessità di motivazione specifica se la pena è pari o superiore al medio edittale e ha valutato la congruità della pena inflitta, che risultava comunque al di sotto del medio edittale.

  • Istruzioni / circolari INPS sul modello ISEE

    Le istruzioni richiamate dalla difesa in materia di anno d'imposta per la compilazione dell'ISEE non hanno rilevato come causa escludente il dolo: la Corte ha ritenuto che l'indicazione dell'ultimo anno d'imposta fosse chiara e che la presunta istruzione non giustificasse l'omissione o l'errore invocato.

Massime di principio

  • La dichiarazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato richiede la comunicazione di tutte le componenti di reddito rilevanti; omissioni o false indicazioni su elementi rilevanti integrano il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 quando consentono l'accesso al beneficio.
  • Per escludere il dolo e configurare una mera colpa, la difesa deve fornire elementi idonei e specifici a dimostrare un difetto di controllo non riconducibile a previsione o accettazione dell'evento; l'affermazione generica di errore procedurale o di interpretazione delle istruzioni non è sufficiente se i fatti mostrano consapevolezza.
  • La revoca successiva del beneficio non annulla automaticamente il danno ai fini della valutazione della non punibilità per tenuità: il giudice valuta gravità della condotta, intensità del dolo e personalità dell'autore.
  • Le censure relative alla valutazione del merito e della prova sono inammissibili in Cassazione quando i giudici di merito hanno fornito motivazioni logiche, congrue e non contraddittorie; la Corte di legittimità non rivede librettamente la valutazione probatoria.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve motivare specificamente quando la pena è pari o superiore al medio edittale; il medio edittale si calcola con la regola pratica della divisione della distanza fra minimo e massimo e somma al minimo.

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