Cassazione Penale, Sentenza n. 21705/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002: l'imputato, nell'istanza per il patrocinio a spese dello Stato, avrebbe attestato falsamente di essere privo di redditi omettendo di dichiarare redditi e beni rilevanti (erogazioni e possesso di immobili intestati al coniuge). La difesa ha dedotto errore sul rilevante anno d'imposta sulla base delle istruzioni INPS per la compilazione del modello ISEE 2015 (dichiarare i redditi 2013 e non 2014), ha prospettato la possibile colpa anziché dolo, ha invocato la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per l'assenza di danno effettivo dovuto alla revoca del beneficio e ha censurato la dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito: l'omissione riguardava componenti di reddito rilevanti ai fini del patrocinio, la dichiarazione indicava chiaramente l'ultimo anno d'imposta e la falsa indicazione ha consentito l'accesso al beneficio altrimenti precluso. I giudici hanno escluso che l'errore invocato dalla difesa fosse tale da escludere il dolo e hanno negato la sussistenza dei presupposti per la non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p., valorizzando gravità della condotta, intensità del dolo e personalità dell'imputato (pregressi penali). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 28 marzo 2023.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. n. 115/2002
La norma punisce le false dichiarazioni o omissioni nelle istanze per il patrocinio a spese dello Stato quando riguardano condizioni di reddito che determinano l'accesso al beneficio. La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie poiché l'omissione ha riguardato componenti di reddito e beni rilevanti e ha consentito il beneficio.
art. 131-bis cod. pen.
I requisiti della non punibilità per particolare tenuità del fatto sono valutati con riferimento alla gravità della condotta, all'intensità del dolo e alla personalità dell'imputato. La Corte territoriale ha ritenuto tali requisiti non sussistenti nella fattispecie (danno, gravità e recidive valutate negativamente), decisione confermata in Cassazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato la necessità di motivazione specifica se la pena è pari o superiore al medio edittale e ha valutato la congruità della pena inflitta, che risultava comunque al di sotto del medio edittale.
Istruzioni / circolari INPS sul modello ISEE
Le istruzioni richiamate dalla difesa in materia di anno d'imposta per la compilazione dell'ISEE non hanno rilevato come causa escludente il dolo: la Corte ha ritenuto che l'indicazione dell'ultimo anno d'imposta fosse chiara e che la presunta istruzione non giustificasse l'omissione o l'errore invocato.
Massime di principio
- La dichiarazione ai fini del patrocinio a spese dello Stato richiede la comunicazione di tutte le componenti di reddito rilevanti; omissioni o false indicazioni su elementi rilevanti integrano il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 quando consentono l'accesso al beneficio.
- Per escludere il dolo e configurare una mera colpa, la difesa deve fornire elementi idonei e specifici a dimostrare un difetto di controllo non riconducibile a previsione o accettazione dell'evento; l'affermazione generica di errore procedurale o di interpretazione delle istruzioni non è sufficiente se i fatti mostrano consapevolezza.
- La revoca successiva del beneficio non annulla automaticamente il danno ai fini della valutazione della non punibilità per tenuità: il giudice valuta gravità della condotta, intensità del dolo e personalità dell'autore.
- Le censure relative alla valutazione del merito e della prova sono inammissibili in Cassazione quando i giudici di merito hanno fornito motivazioni logiche, congrue e non contraddittorie; la Corte di legittimità non rivede librettamente la valutazione probatoria.
- Nella determinazione della pena il giudice deve motivare specificamente quando la pena è pari o superiore al medio edittale; il medio edittale si calcola con la regola pratica della divisione della distanza fra minimo e massimo e somma al minimo.
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