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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33904/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del tribunale fallimentare che aveva respinto il reclamo ex art. 26 l.fall. avverso l'autorizzazione concessa dal giudice delegato al curatore a non costituirsi nel giudizio di appello promosso dalla società fallita contro la sentenza che aveva revocato un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società nei confronti di un terzo. I motivi di ricorso, entrambi formalmente incardinati sulla violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., denunciavano: da un lato, un asserito omesso esame del fatto che, sulla base della documentazione prodotta, non risultava la scadenza dei termini per la riassunzione del giudizio di appello; dall'altro, l'erroneità della valutazione di non convenienza del proseguimento dell'appello, ritenuto rischioso rispetto a un credito di modesta entità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non fosse proponibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare emesso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. e confermativo del diniego di autorizzazione al curatore a promuovere o coltivare un'azione civile, poiché si tratta di un provvedimento di natura ordinatoria, interno alla procedura fallimentare, espressione dei poteri di direzione, sorveglianza e autorizzazione del giudice delegato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    Non consente il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale fallimentare che conferma il diniego di autorizzazione al curatore, poiché il provvedimento ha natura ordinatoria e interna alla procedura.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo così formulato non è scrutinabile nel caso di specie, perché diretto contro un provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

  • art. 26 l.fall.

    Il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato non trasforma il decreto del tribunale in un provvedimento suscettibile di ricorso ex art. 111 Cost. quando esso concerna un'autorizzazione interna alla procedura.

  • art. 25, comma 1, l.fall.

    Attribuisce al giudice delegato poteri amministrativi di direzione, sorveglianza e autorizzazione, rispetto ai quali il provvedimento contestato si colloca come atto interno alla procedura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di reclamo ex art. 26 l.fall., confermi il diniego di autorizzazione al curatore a coltivare o promuovere un'azione civile, quando il provvedimento abbia natura ordinatoria e interna alla procedura concorsuale.
  • I provvedimenti del giudice delegato che attengono all'autorizzazione del curatore nell'ambito della procedura fallimentare esprimono poteri di direzione e sorveglianza e non incidono in modo diretto e definitivo su diritti soggettivi, sicché non sono ordinariamente ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • La censura sul merito della valutazione di convenienza processuale compiuta nell'ambito dell'autorizzazione al curatore non consente, di per sé, l'accesso al sindacato di legittimità quando il provvedimento appartenga alla sfera organizzativa interna della procedura.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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