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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34570/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto. Con l'unico motivo ha dedotto l'erronea applicazione degli artt. 62, comma 1, n. 4, e 69 c.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse rivalutato il bilanciamento tra la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità e la recidiva qualificata, alla luce della sopravvenuta sentenza n. 141/2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui vietava la prevalenza di tale attenuante sulla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che la questione sul giudizio di prevalenza non era stata devoluta con l'atto di appello, nel quale erano state proposte soltanto censure sulla recidiva e sulle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse estraneo al perimetro del giudizio di legittimità perché introduceva una questione non dedotta in appello e non rilevabile d'ufficio. Ha quindi applicato l'art. 609, comma 1, c.p.p. in correlazione con l'art. 606, comma 3, c.p.p., ribadendo che il sindacato di legittimità è delimitato dai motivi specificamente devoluti nei gradi precedenti. Conseguentemente, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo e secondo grado.

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    Circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, invocata dal ricorrente ai fini del giudizio di bilanciamento.

  • art. 69 c.p.

    Norma sul bilanciamento tra circostanze; nel ricorso si contesta il mancato riesame della prevalenza dell'attenuante sulla recidiva qualificata.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Recidiva qualificata richiamata come termine di confronto nel giudizio di bilanciamento.

  • art. 609, comma 1, c.p.p.

    Delimita la cognizione della Cassazione ai motivi di ricorso proposti; non consente di esaminare questioni estranee ai motivi devoluti.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno dell'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Collega alla carenza di specificità dei motivi l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Esclude la deducibilità in cassazione di questioni non prospettate in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili prima.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, ove non vi sia assenza di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state devolute con i motivi di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibili in precedenza.
  • Il sindacato di legittimità è rigorosamente circoscritto ai motivi di ricorso specificamente proposti e non può estendersi a punti della sentenza di secondo grado che non siano stati sottoposti al controllo del giudice di appello.
  • La deduzione in cassazione di un diverso bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti è inammissibile se la relativa questione non è stata previamente e specificamente introdotta in appello.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per causa non priva di colpa, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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