Ordinanza n. 321/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea presso la sede richiesta, formulata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, per esigenze di ricongiungimento familiare. È stato inoltre chiesto l’accertamento della situazione giuridica soggettiva e l’adozione di una misura di tutela specifica. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che il diniego era contestato sul presupposto della prevalenza delle esigenze familiari del dipendente, mentre l’Amministrazione aveva valorizzato la carenza di organico nella sede di servizio, pari al 14%, ritenuta non ripianabile in caso di assegnazione temporanea.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare, che il provvedimento di diniego apparisse adeguatamente motivato alla luce dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e della disciplina applicabile al personale interessato. In particolare, la carenza di organico del 14% presso la sede di servizio è stata considerata idonea a giustificare il diniego, poiché non ripianabile in caso di assegnazione temporanea. Il giudice ha quindi ritenuto recessivo l’interesse al ricongiungimento familiare rispetto alla necessità di salvaguardare la funzionalità della Sezione Polizia Stradale interessata. È stata comunque lasciata impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di adottare, su istanza di parte, misure temporanee di sostegno e agevolazione per le esigenze familiari rappresentate. Spese della fase cautelare compensate.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disciplina dell’assegnazione temporanea per esigenze familiari è stata applicata valutando il bilanciamento tra l’interesse al ricongiungimento familiare e le esigenze organizzative e funzionali dell’Amministrazione.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017
Richiamato quale disposizione concorrente rilevante per la valutazione dell’istanza di assegnazione temporanea del personale interessato.
d.lgs. 172/2019
Richiamato quale fonte modificativa della disciplina di cui all’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro il diniego di assegnazione temporanea per esigenze di ricongiungimento familiare, il giudice deve verificare, con valutazione sommaria, se l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato il bilanciamento tra l’interesse familiare del dipendente e le esigenze di funzionalità dell’ufficio.
- Una carenza di organico specificamente quantificata e ritenuta non ripianabile in caso di assegnazione temporanea può giustificare il diniego dell’assegnazione, quando dimostri un concreto pregiudizio per la funzionalità della struttura di servizio.
- L’interesse al ricongiungimento familiare non prevale automaticamente sulle esigenze organizzative dell’Amministrazione: può risultare recessivo quando la temporanea assegnazione comprometta la continuità e l’efficienza del servizio.
- Il rigetto cautelare del ricorso contro il diniego di assegnazione temporanea non impedisce all’Amministrazione di adottare, anche su istanza dell’interessato, misure temporanee di sostegno o agevolazione compatibili con le esigenze di servizio.
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