Cassazione Civile, Ordinanza n. 37277/2021 del 29/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento per Tarsu 2013 relativa a un compendio industriale, sostenendo in appello e poi in cassazione di non essere il soggetto tenuto al tributo per difetto dei presupposti oggettivi e soggettivi, di non essere possessore o occupante dell’immobile, di non avere cassonetti né effettivo servizio di raccolta nell’area industriale, nonché lamentando la irregolarità del ruolo per asserita mancanza di sottoscrizione. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione relativa al mancato regolamento di assimilazione dei rifiuti industriali a quelli urbani e quindi all’inesigibilità della pretesa tributaria; 2) violazione delle norme processuali per mancata valutazione delle prove documentali e fotografiche sulla mancata raccolta dei rifiuti; 3) violazione degli artt. 62 e 63 del d.lgs. 507/1993, sostenendo che la riduzione o esclusione della tassa per mancata raccolta non richiederebbe una preventiva denuncia nella dichiarazione originaria o di variazione e che la prova del mancato servizio sarebbe stata comunque fornita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la motivazione della sentenza d’appello fosse unitaria e assorbente anche rispetto alle eccezioni sul regolamento di assimilazione e sulla mancata raccolta, poiché il giudice di merito aveva affermato che ogni causa di esenzione o riduzione del tributo e ogni deduzione difensiva fondata su fatti contingenti dovevano essere preventivamente rappresentate all’ente impositore. Dall’altro lato, ha condiviso la ricostruzione della Corte regionale secondo cui l’art. 62 del d.lgs. 507/1993 esprime un principio generale: le cause di non soggezione, esenzione o riduzione devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e riscontrate con elementi obiettivi o documentazione idonea. La Corte ha esteso tale regola anche alla dedotta riduzione per mancata raccolta, escludendo che il relativo accertamento possa essere compiuto ex post in assenza di documentazione di data certa e riferimenti cronologici precisi. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per omessa pronuncia, nullità della sentenza e vizio di motivazione, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ritenendo che la sentenza d’appello abbia comunque esaminato le questioni dedotte con motivazione assorbente.
art. 132 c.p.c.
È evocato per dedurre nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione, ma il motivo è respinto.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Sono richiamati per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte non ravvisa errori di legge o di valutazione decisivi.
art. 62 d.lgs. 507/1993
Enuncia il principio generale per cui la tassa è dovuta per occupazione o detenzione di locali e aree, ma non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti; tale condizione va indicata nella denuncia originaria o di variazione e riscontrata con elementi obiettivi o documentazione idonea.
art. 63 d.lgs. 507/1993
È richiamato insieme all’art. 62 quale disciplina delle riduzioni/esenzioni, rispetto alle quali opera l’obbligo di preventiva deduzione verso l’ente impositore.
art. 59 d.lgs. 507/1993
La Corte ritiene che anche la riduzione per mancata raccolta dei rifiuti sia soggetta al medesimo principio di preventiva rappresentazione e non possa essere accertata ex post senza documentazione adeguata.
art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002
È richiamato quale base del meccanismo del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto.
Massime di principio
- In materia di Tarsu/Tia/Tari, le cause di esenzione, non soggezione o riduzione del tributo devono essere tempestivamente indicate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione, non potendo essere di regola fatte valere ex post in giudizio senza previa rappresentazione all’ente impositore.
- La mancata raccolta dei rifiuti o la dedotta inidoneità concreta del servizio non consente un accertamento retrospettivo fondato su mere allegazioni: occorrono documenti di data certa, riferimenti cronologici precisi ed elementi obiettivi idonei a dimostrare il presupposto riduttivo o esentativo.
- Quando il giudice di merito formula una motivazione unitaria e assorbente su una questione preliminare o dirimente, non sussiste omessa pronuncia sulle singole eccezioni di merito che risultano ricomprese in tale ragionamento.
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