Sentenza del 17/02/2015 n. 899 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Tributi locali - IRAP - Applicazione - Casistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Collegio ha accolto l’appello del contribuente e ha riconosciuto l’assenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione. Ha ritenuto che il numero delle società per cui il contribuente aveva lavorato e l’entità del reddito conseguito non fossero, da soli, sufficienti a giustificare l’applicazione dell’IRAP. Il diniego di rimborso è stato quindi superato e il contribuente è risultato vittorioso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l’assoggettamento a IRAP, sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione. L’attività era stata svolta per più società e aveva prodotto un reddito elevato, ma non risultava dimostrato l’impiego di collaboratori, di dipendenti o di una struttura organizzativa autonoma e stabile, cioè di un quid pluris rispetto all’attività personale del contribuente.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997
L’IRAP si applica quando l’attività è autonomamente organizzata. Il presupposto non deriva automaticamente dall’esercizio di un’attività professionale o dal conseguimento di un reddito elevato, ma richiede la presenza di una struttura organizzativa ulteriore rispetto all’apporto personale del contribuente.
Corte costituzionale, sentenza n. 165/2001
La disciplina dell’IRAP deve essere interpretata alla luce del presupposto dell’autonoma organizzazione, che costituisce l’elemento distintivo dell’imposta rispetto alla mera attività personale del lavoratore autonomo.
Massime di principio
- Per applicare l’IRAP a un professionista o lavoratore autonomo non basta dimostrare che abbia avuto molti clienti, abbia lavorato per più società o abbia conseguito un reddito elevato.
- Occorre verificare concretamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione, ossia di un apparato stabile e non marginale, di dipendenti o collaboratori rilevanti, di beni strumentali eccedenti il minimo necessario o di altri mezzi idonei a potenziare l’attività personale.
- Il reddito elevato può essere un indice dell’attività svolta, ma non prova da solo l’esistenza dell’autonoma organizzazione e quindi non determina automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
- In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve documentare l’assenza di una struttura organizzata significativa; l’Amministrazione deve invece dimostrare gli elementi concreti dai quali risulti il quid pluris organizzativo.
- La valutazione è necessariamente concreta e dipende dalle modalità effettive di esercizio dell’attività, non dal solo titolo professionale, dal numero dei committenti o dall’ammontare dei compensi.
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