Ordinanza n. 1035/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Fermo di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e attesa occupazione
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Fermo, notificato tramite PEC, con il quale era stata respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e attesa occupazione, presentata mediante kit postale. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio la Questura si è costituita con una memoria formale, senza tuttavia assolvere gli oneri istruttori previsti dall'art. 46, comma 2, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sulle circostanze relative all'adozione del provvedimento impugnato, anche in relazione a una precedente sentenza del TAR Marche.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Questura di Fermo di depositare entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione sulle circostanze relative all'adozione del decreto impugnato, corredata dalla documentazione ritenuta utile. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 19 novembre 2026. L'ordinanza è quindi interlocutoria e non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità del diniego.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione agli oneri istruttori dell'amministrazione resistente, che il TAR ritiene non assolti mediante la sola costituzione con memoria formale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione resistente si costituisce nel giudizio amministrativo mediante una memoria meramente formale e non assolve gli oneri istruttori previsti dall'art. 46, comma 2, c.p.a., il giudice può ordinare il deposito di una relazione sui fatti rilevanti e della relativa documentazione.
- Se gli elementi disponibili non consentono di decidere sulla legittimità di un provvedimento amministrativo, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori e rinviare la trattazione della causa a una successiva camera di consiglio.
- In un giudizio relativo al diniego di un titolo di soggiorno, la relazione istruttoria dell'amministrazione può essere richiesta anche per chiarire il rapporto tra il provvedimento impugnato e una precedente sentenza riguardante la medesima vicenda o circostanze connesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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