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Sentenza

Sentenza n. 3758/2026 - Napoli, Sezione 2

per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari: A) dell’Ordinanza n.77 del 06.03.2026 adottata dal Comune di Melito di Napoli -Settore I (Urbanistica, verde, ambiente)[PROT.0014164 DEL 06.03.2026]- con la quale l’ente resistente ordina al ricorrente, quale Amministratore Giudiziario della società C.M.N. Costruzioni Metalliche Napoletane s.r.l. (00835250630) di provvedere “a sua cura e spese, alla demolizione e rimozione delle opere abusive realizzate sul suolo sito in Melito di Napoli alla Via Thomas Edison snc. Identificato al Catasto Terreni al foglio 3 part.234 nonché al ripristino dello stato dei luoghi” consistenti in un manufatto di forma rettangolare di circa 150 mq ed un ‘altezza media di ml 2,35 ed un volume complessivo di circa mc334,00; B) quatenus opus sit della relazione tecnica di sopralluogo prot.2646 del 23.01.2026 richiamata nell’ordinanza gravata ma mai comunicata; C) di ogni altro atto premesso connesso e conseguenziale ancorchè sconosciuto al ricorrente.

Giustizia amministrativa202603378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimozione di opere abusive, con ripristino dello stato dei luoghi e sgombero immediato, notificata anche all’amministratore giudiziario della società

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (amministratore giudiziario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale che gli intimava, quale amministratore giudiziario della società, la demolizione e rimozione di un manufatto abusivo di circa 150 mq, nonché il ripristino dello stato dei luoghi e lo sgombero immediato. Ha dedotto vizi di difetto di istruttoria ed eccesso di potere sotto vari profili, contestando in particolare la propria legittimazione passiva rispetto all’ordine demolitorio. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, ma, nel corso del giudizio, ha depositato un atto dirigenziale di annullamento in autotutela dell’ordinanza, riconoscendo che il provvedimento era stato adottato nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha deciso immediatamente nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., rilevando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto dell’annullamento in autotutela dell’ordinanza impugnata. L’amministrazione ha annullato il provvedimento ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, prendendo atto che l’ordine demolitorio era stato rivolto anche all’amministratore giudiziario sulla base dell’erroneo presupposto che fosse responsabile dell’abuso per il solo fatto di avere la disponibilità dell’immobile. Il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha posto le spese a carico del Comune secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’amministrazione non aveva adeguatamente considerato le vicende societarie e la loro evoluzione. Le spese sono state liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    ex art. 60 cod. proc. amm.

    Consente la definizione immediata del ricorso nel merito in camera di consiglio, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    i presupposti per l’annullamento in autotutela dell’ordinanza n. 77 del 06/03/2026, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241

    È stato utilizzato dall’amministrazione quale base giuridica per l’annullamento d’ufficio dell’ordinanza adottata nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla in autotutela il provvedimento impugnato, viene meno l’interesse alla decisione demolitoria e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Un ordine di demolizione deve essere rivolto ai soggetti ai quali l’ordinamento riconduce la responsabilità dell’abuso; la mera disponibilità dell’immobile, senza ulteriori elementi riferibili alla responsabilità dell’illecito, non consente di imputare automaticamente l’abuso a un amministratore giudiziario della società titolare o occupante.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte abbia determinato la necessità del giudizio; l’amministrazione può essere condannata alle spese se l’atto annullato era illegittimo per erronea individuazione del destinatario.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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