Sentenza del 11/12/2017 n. 1770 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Tassazione delle società sportive dilettantistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata confermata: la società sportiva deve essere assoggettata a tassazione ordinaria quando, sulla base dell'analisi concreta dell'attività, opera con modalità e prezzi sostanzialmente analoghi a quelli degli operatori commerciali. Non è sufficiente la qualifica formale di società sportiva dilettantistica; occorre provare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per le agevolazioni fiscali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la verifica dei presupposti per usufruire delle agevolazioni fiscali, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA. È stato ritenuto necessario valutare in concreto le modalità di erogazione dei servizi e le tariffe applicate: se l'attività della società sportiva non presenta differenze sostanziali rispetto a quella esercitata da operatori commerciali, essa deve essere considerata attività d'impresa. L'onere di dimostrare i fatti che giustificano il regime agevolativo grava sulla società che lo invoca, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Norme richiamate
Articolo 2697 del codice civile
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La società sportiva che invoca il regime fiscale agevolato deve dimostrare concretamente la presenza di tutti i presupposti di fatto richiesti, sia per le imposte dirette sia per l'IVA.
Massime di principio
- La qualifica formale di società sportiva dilettantistica non garantisce automaticamente l'accesso alle agevolazioni fiscali: rilevano soprattutto l'attività effettivamente svolta e le sue modalità concrete.
- Quando servizi, organizzazione e tariffe sono sostanzialmente analoghi a quelli di un'impresa commerciale, l'attività può essere qualificata come commerciale e assoggettata a tassazione ordinaria.
- L'onere della prova dei requisiti agevolativi grava sull'ente che intende beneficiarne; è quindi opportuno conservare documentazione su finalità istituzionali, modalità di partecipazione, struttura dei corrispettivi e concreta gestione dell'attività.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando la sostanza economica dell'attività e non soltanto lo statuto, la denominazione o l'iscrizione formale dell'ente.
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