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Sentenza

Sentenza n. 2827/2026 - Milano, Sezione 1

per l'ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 327/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/05/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l’importo di € 1.500,00=, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dalla ricorrente negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, quale contributo alla sua formazione professionale. Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi.

Giustizia amministrativa202600981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 327/2024. La sentenza del giudice ordinario aveva accertato il diritto della docente a fruire, per tre anni scolastici, del beneficio annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero all'accredito dell'importo complessivo di 1.500 euro, oltre agli interessi legali e all'eventuale maggior somma derivante dalla differenza tra rivalutazione e interessi. Nel ricorso era stato chiesto anche l'assegnazione di un termine per l'esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Ministero ha eseguito tardivamente la sentenza, accreditando alla ricorrente le somme dovute sulla Carta del docente. La ricorrente ha quindi insistito esclusivamente per la condanna dell'Amministrazione alle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito delle somme dovute sulla Carta del docente ha realizzato integralmente l'obiettivo sostanziale del giudizio di ottemperanza. La domanda di nomina del commissario ad acta non ha quindi più ragione di essere esaminata. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso. Il giudice ha liquidato le spese in 800 euro, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari. La liquidazione è stata contenuta in considerazione del limitato impegno richiesto da una controversia seriale relativa all'esecuzione di una sentenza sulla Carta del docente, priva di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario nei limiti indicati dal giudice amministrativo.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    Costituisce, secondo la sentenza eseguita, la base normativa del beneficio finanziario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di attribuzione e utilizzazione della Carta del docente, secondo quanto richiamato nella sentenza del giudice ordinario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del comando contenuto nella sentenza durante il processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla pronuncia di ulteriori ordini conformativi o sostitutivi.
  • Quando l'Amministrazione esegue tardivamente la sentenza solo dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale.
  • Nelle controversie seriali aventi a oggetto la mera esecuzione di sentenze relative alla Carta del docente, la liquidazione delle spese può essere contenuta in ragione del limitato impegno professionale e dell'assenza di specifiche questioni fattuali o giuridiche.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di litePersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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