Cassazione Penale, Sentenza n. 5251/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo delle somme sui conti correnti e depositi fino a concorrenza di euro 691.987,00 e delle somme accreditate in epoca successiva. Il ricorrente deduceva: 1) errore nel calcolo dell'imposta evasa per mancato scomputo dei costi sostenuti dall'attività (presunti errori aritmetici nel calcolo di IVA e IRPEF); 2) violazione del principio di proporzionalità in quanto il sequestro metterebbe a rischio la continuità aziendale, chiedendo il dissequestro parziale delle somme per consentire l'attività; in subordine chiedeva la sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 c.p.p. rispetto agli artt. 3, 4, 41, 42 e 117 Cost. e all'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: le censure proposte erano, di fatto, contestazioni di merito e della motivazione del giudice del riesame (valutazioni inerenti calcoli contabili e allegazioni di fatto) non rientranti nel limitato sindacato di legittimità previsto per gli arresti in materia di misure cautelari reali. La Corte ha rilevato che la difesa non ha fornito elementi concreti e documentali idonei a dimostrare l'erronea quantificazione dell'imposta o la necessità del dissequestro per salvaguardare la continuità aziendale; il Tribunale del riesame aveva inoltre motivato che molte fatture erano riferite a diversa attività/impresa e che l'indagato non aveva depositato registri e bilanci richiesti per provare le spese. Poiché la questione di legittimità costituzionale si fondava su un fatto non dimostrato, è risultata irrilevante. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 c.p.p.
Norma che disciplina il sequestro preventivo; qui è stata oggetto di censura costituzionale ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché fondata su fatti non provati.
art. 275 c.p.p.
Riferimento al principio di proporzionalità delle misure cautelari; il ricorrente invocava violazione di tale principio per l'eccessiva misura del sequestro, ma la Corte ha ritenuto la censura impugnativa come valutazione di merito non ricadente nel sindacato di legittimità.
art. 325, comma 1, c.p.p.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso ordinanze del riesame delle misure cautelari reali: è ammesso solo per violazione di legge; la Corte ha richiamato questo limite per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 125 c.p.p.
Obbligo di motivazione; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la mancata motivazione può integrare una violazione di legge, ma nel caso di specie la motivazione non è risultata mancante o apparentemente illogica nei termini che giustificherebbero il sindacato in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità; applicata per condannare la ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero intervenuto nel procedimento di Cassazione.
artt. 3, 4, 41, 42, 117 Cost. e art. 1 Prot. 1 CEDU
Norme costituzionali e sovranazionali richiamate nella prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 c.p.p.; la Corte non ha esaminato la questione perché fondata su presupposti di fatto non provati.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle ordinanze di riesame relative a misure cautelari reali è limitato a violazioni di legge: non può trasformarsi in revisione del merito o delle valutazioni tecnico-contabili effettuate dal giudice di merito.
- Le doglianze che attengono a conteggi contabili, decurtazioni di costi o ricostruzioni tecnico-contabili devono essere documentate con elementi concreti e probatori (registro IVA, libro giornale, bilanci, elenco clienti/fornitori) già in sede di riesame per poter essere efficacemente valutate e impugnate in Cassazione.
- La mera affermazione, non supportata da documentazione, che il sequestro impedisca la continuità aziendale non è sufficiente: il rispetto della continuità aziendale come interesse può giustificare lo svincolo parziale di somme solo se adeguatamente provato e, se necessario, accompagnato da impegni formali (es. garanzie, ritenute, piani di pagamento).
- Le questioni di legittimità costituzionale non possono essere sollevate in via subordinata quando il loro fondamento fattuale non è dimostrato; è preferibile acquisire e allegare prove documentali sulla lesione di diritti costituzionali prima di prospettare la censura.
- Chi intende impugnare un sequestro preventivo basato su valutazioni fiscali deve, fin dal primo grado o nel riesame, proporre conteggi alternativi dettagliati e documentati; altrimenti il sindacato estrinseco in Cassazione sarà probabilmente dichiarato inammissibile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5235/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5236/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5237/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5241/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5243/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5244/2023 del 07/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →